Rinnovazione dell’istruzione in appello per prove dichiarative: è un istituto eccezionale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 18314/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha ribadito che nel giudizio d’appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli articoli 190 e 495 cod. proc. pen.

Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo.