Giudizio abbreviato richiesto direttamente dall’imputato assente in udienza (di Riccardo Radi)

La richiesta di abbreviato proveniente dall’imputato può essere depositata dal difensore di ufficio privo di procura speciale.

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 17012/2024 ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’accesso al rito anche per iscritto, con firma autenticata dal difensore, senza che sia necessaria la sua presenza all’udienza o il rilascio di una procura speciale al difensore per il deposito della istanza.

Fatto

Nel caso esaminato i giudici di merito hanno negato l’ammissione dell’imputato al rito abbreviato condizionato alla produzione documentale.

L’istanza è stata formulata dall’imputato personalmente, con atto scritto recante la sua sottoscrizione autenticata dal difensore; nonostante ciò sia il GUP, sia il Tribunale, sia la Corte di appello hanno ritenuto invalida la richiesta perché depositata in udienza dal difensore di ufficio privo di procura speciale.

Decisione

Dall’esame degli atti processuali, cui la cassazione ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue:

– alla udienza preliminare del 26 gennaio 2017, assente l’imputato, è presente il suo difensore di ufficio (avv. F.C., successivamente investito di nomina fiduciaria) che deposita l’istanza scritta con la quale l’imputato, personalmente, formula istanza di rito abbreviato condizionato alla acquisizione della documentazione indicata in elenco;

– l’istanza reca la sottoscrizione dell’imputato, con l’autentica del difensore di ufficio;

– il giudice per l’udienza preliminare respinge la richiesta rilevando che la stessa “non può essere accolta non avendo il difensore procura speciale”;

– l’imputato, rinviato a giudizio, reitera la richiesta al Tribunale, in forza dell’innesto operato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 2003) sull’art. 438, comma 6, cod. proc. pen.;

– anche il Tribunale respinge l’istanza osservando che l’imputato era assente all’udienza preliminare e il difensore di ufficio non era munito di procura speciale e che pertanto la richiesta “non può essere considerata come ritualmente proposta dall’imputato in udienza”;

– il medesimo Tribunale acquisisce la documentazione prodotta dalla difesa (la medesima alla cui produzione era condizionato l’abbreviato);

– la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulla eccezione processuale, recepisce gli argomenti spesi da GUP e Tribunale.

La decisione assunta dai tre giudici di merito è erronea.

L’art. 438 cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta oralmente o per iscritto e, al comma 3, che la volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e che la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’art. 583, comma 3, cod. proc. pen. (vale a dire da notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore).

È quindi evidente che la richiesta di giudizio abbreviato può essere validamente presentata per iscritto dall’imputato, il quale può esprimere la propria volontà personalmente con dichiarazione autenticata dal difensore (di fiducia o di ufficio).

In questo caso non è richiesto che l’imputato sia presente in udienza (come sarebbe necessario, invece, nel caso di istanza personale orale); né che il difensore sia munito di procura speciale per depositare la richiesta formulata per iscritto dall’imputato (la procura speciale occorre solo quando sia una persona diversa dall’imputato a richiedere in nome e per conto di quest’ultimo, oralmente o per iscritto, il giudizio abbreviato).

Il chiaro dato testuale è così interpretato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale, da tempo, ha affermato che in virtù del dettato dell’art. 438, comma 3, cod. proc. pen., l’imputato può chiedere la definizione del processo con rito abbreviato anche per iscritto, con firma autenticata ai sensi dell’art. 583, terzo comma, cod. proc. pen., senza che sia necessaria la sua presenza all’udienza (Sez. 3, n. 30871 del 03/06/2015, Rv. 264199; Sez. 6, n. 145 del 30/10/1991, dep. 1992, , Rv. 190169; Sez. 5, n. 7012 del 31/05/1995, Rv. 201798 – 01 che ha censurato il giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l’imputato avrebbe dovuto formulare in udienza la richiesta o conferire all’uopo procura speciale).

Nella specie deriva che è stata validamente presentata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, formulata personalmente dall’imputato per iscritto, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

Il rito speciale doveva essere ammesso, dato che la richiesta era valida e i documenti prodotti dal difensore, cui l’istanza di rito alternativo era subordinata, sono stati acquisiti nel giudizio dibattimentale (Sez. 2, n. 8097 del 04/02/2016, Rv. 266216 – 01) – peraltro il difensore avrebbe potuto produrre quegli stessi documenti all’udienza preliminare e successivamente presentare istanza di giudizio abbreviato ordinario.

All’imputato spetta la riduzione di pena di un terzo.

Chiosa finale: ben sette giudici hanno negato un diritto evidente dell’imputato trincerandosi dietro un vuoto formalismo (l’assenza in aula): c’è da che riflettere.