Braccialetto elettronico in caso di danneggiamento: è configurabile l’art. 635 quinquies c.p.? (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza 19542/2024 ha esaminato il tema del danneggiamento di GPS e geolocalizzazione, cioè di apparato utilizzato per geolocalizzazione ai fini cautelari concludendo che si configura il reato di cui all’art. 635 quinquies c.p.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, nel respingere un ricorso, ha ricordato che la Convenzione del Consiglio D’Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest il 23/11/2001, ratificata dall’Italia con la L. 18 marzo 2008 n. 48, all’art. 1 definisce come sistema informatico “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati” e qualifica i “dati informatici” come “qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione“.

Il GPS (global positioning system) è un sofisticato sistema di localizzazione in grado di ricevere i segnali provenienti da una rete di satelliti e di elaborarli per ottenere informazioni sulle coordinate geografiche sicché deve essere a pieno titolo ricompreso tra i sistemi informatici.

Quanto al requisito della pubblica utilità si tratta di connotazione non intrinseca ma di qualificazione derivante dalla destinazione funzionale del sistema sicché deve riconoscersi la finalità pubblicistica in relazione agli apparati che concorrono a garantire la sicurezza pubblica quali quelli di geolocalizzazione a fini cautelari (in tema, Sez. 2, n. 9870 del 14/12/2011, dep 2012, Rv. 252465 – 01; Sez. 5, n. 4470 del 8/10/2020, Rv. 277855 – 01).