La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 19384/2024 è stata chiamata a decidere se la condizione di “assenza” è parificabile a quella di “latitanza” e di conseguenza per l’impugnazione presentata dal difensore del latitante è necessario allegare mandato specifico ad impugnare ed elezione di domicilio.
Fatto
Con ordinanza del 21 giugno 2023, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’imputato – già dichiarato latitante nel corso del giudizio – avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi, emessa in data 16 febbraio 2023, non risultando allegati all’atto di appello né la nuova dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’appellante né lo specifico mandato ad impugnare.
La difesa lamenta la violazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. – come introdotti dall’art. 33, lettera d), del d.lgs. n. 150 del 2022 – relativamente all’art. 165, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il relativo atto di impugnazione, in quanto mancante dello specifico mandato ad appellare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Nello specifico, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare la circostanza che, secondo un criterio “letterale” di specialità, l’art. 165, comma 3, cod. proc. pen. – non a caso, lasciato invariato dalla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 – non potrebbe ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo testo dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; ciò che, a parere della difesa, risulterebbe tanto più vero alla luce del fatto che quest’ultimo fa riferimento alla condizione di «assenza» e non anche a quella, evidentemente diversa, di «latitanza»; di talché apparirebbe espressamente ammessa la facoltà di impugnazione in capo al difensore del latitante, pur in assenza di specifico mandato da parte dell’imputato.
Un siffatto ragionamento, del resto, troverebbe conferma, non solo, nella giurisprudenza di legittimità – incline ad attribuire al difensore del latitante un potere di rappresentanza “rafforzato”, finalizzato ad assicurare la piena tutela del diritto di difesa – ma anche nella:
a) collocazione sistematica dell’art. 165, comma 3, cod. proc. pen., preceduto da altro comma relativo al diritto dell’imputato, privo di difensore, alla nomina di un difensore d’ufficio;
b) la dizione testuale della predetta norma;
c) la mancanza, nel medesimo articolo, di una previsione limitativa, analoga a quella contenuta nell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
Decisione
La prima doglianza – concernente la violazione dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen. in relazione all’art. 165, comma 3, cod. proc. pen. – è infondata.
L’art. 165 cod. proc. pen., invero, è norma che disciplina l’ipotesi della notificazione all’imputato latitante o evaso, sul rilievo che, nonostante la mancata collaborazione dell’imputato, il procedimento penale farà il suo corso; di talché sarà necessario garantirgli la conoscenza ed il rispetto del diritto di difesa: per questo motivo, tale norma prevede che le notificazioni nei confronti del latitante o dell’evaso siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, di fiducia o nominato d’ufficio; difensore che, ai sensi dell’art. 165, comma 3, cod. proc. pen., rappresenta ad ogni effetto l’imputato.
Facendo esclusivo riferimento al regime giuridico delle notificazioni, pertanto, essa non può ritenersi norma riguardante la generale ultrattività della rappresentanza e della difesa del soggetto evaso o latitante, da parte del difensore; ciò che, conseguentemente, dimostra l’inconferenza del richiamo ad essa operato, nell’ambito della prospettazione difensiva.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, si osserva che essa, pur rilevante rispetto al caso di specie, avendo il ricorso ad oggetto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello proprio in base alle disposizioni normative tacciate di incostituzionalità, è manifestamente infondata.
Ed invero, in un caso analogo a quello per cui si procede, la Suprema Corte ha chiarito, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11 ottobre 2023, Rv. 285324). Il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, infatti, è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge n. 134 del 27 settembre 2021 («Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e la nuova disposizione dell’art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, inoltre, si legge «Il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.
In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1».
Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagnato la legge, vi è per l’art. 581 co. 1-quater.
Lo scopo manifesto della novella legislativa è, pertanto, quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte.
L’asserito contrasto con i principi costituzionali poggia su un’indimostrata restrizione della facoltà d’impugnazione che deriverebbe dal chiedere all’imputato, assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato di cui pure era stato posto a conoscenza, di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell’atto d’impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.
La sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020 – che si è pronunciata nel senso della manifesta infondatezza dei motivi proposti in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» – del resto, ricorda essere costante, l’affermazione per cui «nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze 4 n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992)».
Soprattutto, in tale pronuncia, i giudici delle leggi hanno anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto di far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.
Ma – come già evidenziato – le norme tacciate d’incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di procedimenti nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.
In particolare, l’art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. trova la sua ratio, nell’esigenza di verificare l’effettiva e concreta volontà di impugnare del soggetto processato in assenza, nonché in quella, ulteriore, di accertare – in evidente ed insostituibile funzione di garanzia – l’effettiva validità della preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell’assente di riceverla in un domicilio nuovo, proprio alla luce del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio di grado precedente, egli è rimasto assente, altresì considerando la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni che non derivino da un’opzione ponderata e personale della parte (Sez. 4, n. 43718 del 11 ottobre 2023, Rv. 285324-01).
Né alcun contrasto con le norme costituzionali si rinviene nell’aver imposto all’imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La nuova disposizione dell’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come l’analoga incombenza imposta dall’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., riproduttiva, come in precedenza ricordato, dell’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, si coordina perfettamente con il novellato art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater» e con l’art. 164 (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, cod. proc. pen., nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, cod. proc. pen.».
Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art. 164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
Ciò premesso, venendo al caso in esame, ritiene la cassazione che l’art. 581, commi 1 – ter e 1 -quater, sia norma del tutto ragionevole, espressione dell’ esercizio di una legittima scelta discrezionale, attribuita al legislatore, che non collide con il parametro costituzionale evocato; ciò che, pertanto, postula la compatibilità costituzionale – nel delineato nuovo quadro di garanzie – della novella legislativa in questione, onde la manifesta infondatezza della censura di incostituzionalità avanzata.
Né la posizione del latitante si differenzia, a tal fine, da quella dell’assente, trattandosi di un soggetto che volontariamente si sottrae non solo all’esecuzione di misure nei suoi confronti (art. 296, comma 1, cod. proc. pen.), ma anche al processo.
