Ha diritto alla riduzione della pena di un sesto anche l’imputato appellante la cui impugnazione sia stata accolta? No, non ce l’ha (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 17801/2024, udienza del 24 aprile 2024, ha respinto una singolare interpretazione della norma premiale prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il difensore del ricorrente sostiene che l’art. 442, comma 2 bis cod. pen., in base al quale il giudice dell’esecuzione deve diminuire di un sesto la pena inflitta all’esito di giudizio abbreviato se l’imputato non ha proposto impugnazione, dovrebbe trovare applicazione anche quando l’impugnazione sia stata proposta per un motivo rivelatosi fondato.

Sostiene, infatti, che, essendo stato accolto il motivo di appello relativo al reato di cui al capo 1), la pena inflitta per quel reato dovrebbe essere ridotta di un sesto e il ricorrente dovrebbe essere restituito nei termini per formulare richiesta in tal senso.

Si deve subito osservare che, per espressa previsione di legge, la competenza ad applicare l’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. spetta al giudice dell’esecuzione e, pertanto, richiede il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che, nel caso di specie, non è avvenuto.

A ciò deve aggiungersi che il ricorrente chiede «di essere rimesso in termini» per poter «usufruire dello sconto di pena di un ulteriore sesto», ma non si comprende da quale termine dovrebbe considerarsi decaduto. Si deve considerare, inoltre – e il rilievo è assorbente – che la disposizione di cui all’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. è stata introdotta nell’ordinamento con intento deflattivo ed è destinata a operare solo quando la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato non è stata impugnata né dall’imputato né dal suo difensore, ma, nel caso di specie, la sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato aveva ad oggetto anche i reati di cui ai capi 3) e 4) in relazione ai quali è stato proposto appello e ai quali si riferisce il presente ricorso.