Reato associativo permanente contestato “fino ad oggi” o con espressioni analoghe: i chiarimenti della Cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15170/2024, udienza del 26 marzo 2024, ha ricordato che il tema della congruenza probatoria in relazione a condotte partecipative od organizzative, riferibili ai primi due commi dell’art. 416 bis cod. pen., è stato approfondito in relazione all’aspetto del necessario riferimento all’oggetto dell’imputazione formulata ed al tempo del commesso reato.

È stato innanzi tutto precisato che nel caso di reato permanente, la delimitazione del fatto contestato sotto il profilo della sua durata nel tempo dipende dalle indicazioni contenute nel capo d’accusa, nel senso che l’individuazione della sola data di inizio o di accertamento della condotta comporta la pertinenza dell’addebito al tempo intercorrente fino alla sentenza di primo grado, mentre l’indicazione di una data finale (qual è anche l’espressione “fino ad oggi”) implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio (Sez. 6, n. 49525 del 24/09/2003, Rv. 229504 – 01).

Successivamente l’assunto è stato precisato da altro intervento secondo cui in tema di reato permanente, l’imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis cod. pen., limitata temporalmente con l’espressione ‘fino a data odierna” si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Rv. 260227-01).

Quanto poi al tema specifico della piattaforma probatoria in relazione al reato permanente oggetto di contestazione, devono essere segnalati quegli orientamenti di legittimità che sono intervenuti su aspetti del tutto simili in relazione al tipo di contestazione formulata.

Si è così stabilito che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. “aperta” o a “consumazione in atto”, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all’accusa l’onere di fornire la prova a carico dell’imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale e all’imputato l’onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414 – 01; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511 – 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 – 01).

I principi così affermati in relazione alla piattaforma probatoria necessaria per affermare la colpevolezza di un soggetto nella fase di definizione del giudizio, devono trovare applicazione anche nella fase cautelare, con la necessaria differenza che il profilo di ricerca sarà quello della gravità indiziaria piuttosto che quello dettato dall’art. 533 cod. proc. pen. dell’oltre ogni ragionevole dubbio; così che sarà necessario acquisire elementi dotati di gravità indiziaria in relazione al periodo oggetto di contestazione senza che possano valere presunzioni di partecipazione punibile conseguenti la particolare natura del reato contestato.

Vale quindi richiamare quell’orientamento secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall’imputazione, sicché l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 – 01).

L’applicazione dei sopra esposti principi alla fase cautelare determina affermare che in caso di contestazione provvisoria formulata per un reato associativo permanente sino alla data della richiesta di provvedimento cautelare, la gravità indiziaria relativa alla mera partecipazione ovvero al ruolo direttivo od organizzativo, deve trovare conferma per il periodo contestato, non potendosi ammettere che precedenti condanne o emergenze riferite a tempi remoti, valgano a determinare una presunzione di protrazione della condotta punibile anche all’attualità pur in assenza di qualsiasi riscontro probatorio.

La contestazione dell’imputazione provvisoria con la formula “fino alla data odierna”, vale a fissare la permanenza del reato sino alla data della richiesta di emissione del provvedimento cautelare e la gravità indiziaria va ricercata in relazione a tutto il periodo oggetto di vaglio, senza necessariamente individuare condotte ripetute e costanti per tutto il periodo di riferimento ma essendo, però, indispensabile che, a fronte di elementi accertati per fatti remoti, sussistano indizi gravi con riguardo alla protrazione della partecipazione punibile o della attività direttiva sino a date quanto meno prossime alla formulazione della richiesta cautelare.