Ricorso che denuncia l’omessa rilevazione della prescrizione: è onere del ricorrente dimostrare la maturazione del termine (di Vincenzo Giglio)

Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11753/2024, udienza del 24 gennaio 2024, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 277495 – 01, ove si è chiarito che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario).

Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a censurare la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del solo reato di cui al capo 2), senza adottare analoga pronuncia in relazione “ai restanti reati”, senza indicazione alcuna sulle epoche dei commessi reati e sul decorso del termine massimo di prescrizione; né può valere a sanare tale difetto il deposito della memoria in grado di appello, indicata dal ricorrente, poiché con quell’atto la parte si era limitata, anche in quella sede, a richiedere in modo del tutto assertivo e generico la declaratoria di estinzione per l’intervenuta prescrizione dei reati.