Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, ordinanza n. 14698/2024, udienza dell’1° febbraio 2024, la disciplina di cui all’art. 190 bis c.p.p. (la quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un teste o di un soggetto indicato probatorio o in altro procedimento, e costoro abbiano già reso dichiarazioni, l’esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (Cass. N. 31072 del 2001 Rv. 219635 – 01, N. 26119 del 2003 Rv. 228300 – 01, N. 3406 del 2005 Rv. 231413 – 01, N. 6221 del 2006 Rv. 233087 – 01, N. 20810 del 2010 Rv. 247395 – 01).
Nel caso in esame, le difese non hanno argomentato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni né hanno articolato specifiche esigenze che legittimavano la reiterazione della prova. La semplice “aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell’assunzione delle prove” non può condurre ad una interpretazione abrogante di un preciso disposto del codice di rito, in assenza delle specifiche condizioni previste dal citato articolo perché possa procedersi ad una rinnovazione degli esami già effettuati.
Il motivo quindi, a fronte dell’adeguata e corretta decisione dei giudici di merito, va rigettato.
