Avvocati, attenti a quando date il consenso ad acquisire atti senza averli ben ponderati!
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 14074/2024 ha stabilito che sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l’atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse.
Fatto
La difesa del C. aveva sostenuto che il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento circa la colpevolezza del proprio assistito sulle dichiarazioni dallo stesso rese e poi sintetizzate nel verbale di intervento, ritenendo così che il consenso prestato dalle parti all’acquisizione del suddetto verbale avesse reso utilizzabili dichiarazioni che, invece, per espressa previsione degli artt. 191 e 63 cod. proc. pen. dovevano ritenersi inutilizzabili.
Di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto assolvere l’odierno imputato perché il fatto non sussiste, in quanto non erano emersi dal dibattimento ulteriori elementi di prova a sostegno dell’accusa.
In ogni caso, quand’anche fosse stato provato che il C. aveva acceso il fuoco, poi trasformatosi in incendio -era stato sostenuto- nessuna responsabilità avrebbe potuto essere a lui attribuita, ai sensi dell’art. 43 cod. pen., non essendo emersa la prova dell’inosservanza della regola cautelare di prudenza applicabile nel caso di specie.
Decisione
La Suprema Corte rileva che la Corte di appello, con motivazione logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto, con cui l’odierno ricorrente in concreto non si confronta criticamente, ha già rigettato l’eccepita inutilizzabilità dell’annotazione di P.G. del 31 marzo 2016 nella parte relativa alle dichiarazioni dal C. rese alla presenza dei verbalizzanti, richiamando l’orientamento della cassazione secondo cui sono pienamente utilizzabili, in dibattimento, le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell’immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, se l’atto che le include è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parli, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l’utilizzabilità di detto allo soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (così Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv. 270314 – 01; conf. Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689 – 01).
Osserva la Corte territoriale come nel caso in esame, all’udienza del 1° ottobre 2018, nessuna condizione è stata formulata dalla difesa al momento dell’acquisizione dell’annotazione in esame, la quale deve, pertanto, ritenersi utilizzabile in ogni sua parte.
In tale annotazione, in particolare, gli agenti operanti scrivevano di essere intervenuti, in data 31 marzo 2016, nella zona Fosse del comune di F., dietro segnalazione di un incendio in corso («Alle ore 13:00 odierne, perveniva sull’utenza telefonica in uso a questo Comando Stazione Carabinieri, comunicazione da parte dell’operatore di turno… che riferiva di aver ricevuto una segnalazione di un incendio in corso che interessava la zona Fosse del Comune di F.»).
Giunti sul posto, avevano accertato la presenza di un vasto incendio alimentato da un forte vento di scirocco ed avevano constatata la presenza dell’odierno imputato, il quale aveva affermato che, mentre era intento ad appiccare, insieme a P.G., piccoli roghi per la pulizia di un terreno, aveva perso il controllo delle fiamme, che quindi erano dilagate (“veniva immediatamente accertato la presenza di un incendio di vaste dimensioni, alimentato da un forte vento di scirocco insistente nella zona… il C. riferiva che, mentre si trovava in compagnia di un suo conoscente, tale P.G., entrambi intenti ad effettuare, tramite piccoli roghi, la pulizia di un terreno, non riuscivano a controllare le fiamme.
Lo stesso C. aggiungeva di aver cercato invano il P. nell’area interessata dall’incendio)».
Va evidenziato che si palesa del tutto inconferente, ai fini dell’odierno decidere, l’arresto giurisprudenziale costituito da Sez. 2 n,4158 del 25/10/2019, dep. 2020, Isgrò, non mass.) e il richiamo ad un’asserita inutilizzabilità patologica – ovvero a mezzi di prova assunti “contra legem”- delle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto alla P.G. che tali non sono.
In quel caso, infatti, non si trattava di dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti alla PG intervenuta sul posto bensì di dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria in sede di sopralluogo da parte di questa, cui pure il difensore aveva acconsentito a che il relativo verbale facesse ingresso nel fascicolo del dibattimento.
Si trattava, dunque, di dichiarazioni rese dal ricorrente in assenza di difensore, sintetizzate nel verbale redatto dalla p.g., quando erano già emersi indizi di reità a suo carico, quindi in violazione del disposto di cui all’art. 63 cod. proc. pen., e peraltro nemmeno sottoscritte.
Quindi condivisibilmente ritenute affette da inutilizzabilità patologica, non utilizzabili nemmeno con il consenso delle parti.
Del resto, non si vede perché dichiarazioni come quelle del caso in esame, rese dall’odierno ricorrente nell’immediatezza del fatto, allorquando i Carabinieri giungevano sul luogo dell’incendio, pacificamente acquisibili anche senza consenso nel giudizio abbreviato (cfr. ex multis Sez. 6, n. 8675 del 26/1.0/2011, dep. 2012, Rv. 252279 -01; Sez. 4, n. 6962 del 14/11/2012, dep. 2013, Rv. 254396 – 01; Sez. 1, n. 35027 del 04/07/2013, Rv. 257213 – 01; Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Rv. 258961 – 01; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Rv. 262192 – 01; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509 – 01; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598 – 01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Rv. 273642 – 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 – 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242 – 01; Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409 – 01), non lo debbano essere, per la medesima ratio che vuole il giudizio abbreviato attivabile su richiesta dell’imputato, quando il consenso dell’imputato riguarda uno specifico atto di P.G.
