Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 16955/2024, udienza del 28 marzo 2024, non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quella davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Rv. 267911 – 01).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il consenso delle parti all’acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni dibattimentali rese nello stesso procedimento dinnanzi al giudice in diversa composizione può essere manifestato anche attraverso accettazione tacita (Sez. 3, n, 17692 del 14/12/2018, Rv. 275172-01; Sez. 5, n. 36813 del 23/05/2016, Rv. 267911 – 01) o, comunque, comportamenti di acquiescenza (Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011, Rv. 250220 – 01, conf. Sez. 5, n. 5581 del 30/09/2013 (dep. 2014), Rv. 259518 – 01; Sez. 2, n. 34723 del 04/06/2008, Rv. 241000 – 01, nella fattispecie, le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all’assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie).
Le Sezioni unite hanno, inoltre, ribadito questo orientamento, statuendo che in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 03).
Le Sezioni unite sul punto hanno chiarito che «[F]erma l’irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d’immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile, è, infatti, legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare l’inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito, ovvero che non abbiano formulato la richiesta ex art. 493 cod. proc. pen., oppure non abbiano compiuto le attività preliminari alla richiesta di ammissione/rinnovazione degli esami di testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate dall’art. 210 cod. proc. pen., non depositando la prescritta lista. Alla mancata rinnovazione dei predetti esami non si può prestare tout court consenso; essa non è, tuttavia, dovuta se non chiesta dalla parte legittimata, tale essendo soltanto quella che abbia inserito il nominativo del dichiarante in lista ex art. 468, ove ciò sia necessario».
La Corte territoriale ha, dunque, fatto buon governo di tali consolidati principi, rilevando come dai verbali delle udienze del 10 ottobre 2016 e del 28 febbraio 2015 «non emerga alcuna iniziativa di parte rappresentativa di un dissenso o dell’opportunità di una rivisitazione del precedente accordo perfezionatosi tra per parti alla utilizzazione delle prove già assunte dai due precedenti collegi giudicanti».
Il vizio di inosservanza della legge processuale denunciato dal ricorrente è, dunque, insussistente.
