Impugnazioni nel giudizio di prevenzione: non applicabili le prescrizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 11726/2024, udienza del 16 novembre 2023, non sono applicabili nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d’inammissibilità dell’impugnazione, dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Tale conclusione è legittimata sia dalla vigenza, nella materia dell’inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia dall’applicabilità delle norme citate alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In altri termini, secondo i giudici di legittimità, la formulazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. ha limitato il loro ambito applicativo alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, coordinandosi con la disciplina propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione ma non anche con quello di prevenzione, così preservando il principio di ragionevole durata del processo.