Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 17560/2024, udienza del 16 aprile 2024, in adesione all’indirizzo tracciato dalle Sezioni unite penali (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 – 01), ha affermato che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente.
Ciò perché, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.
In tale pronuncia, si è anche sottolineato come dovesse ritenersi superato quanto affermato da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 a proposito del fatto che la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali ex artt. 599 cod. proc. pen. dovesse essere notificata all’imputato non comparso, a norma degli artt. 127, comma 7, e 128 cod. proc. pen.
Si è, infatti, chiarito che la notifica dell’estratto contumaciale di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., abrogata, trovava una sua giustificazione nel processo contumaciale in quanto, essendo questo fondato su una presunzione, aveva una funzione di garanzia essendo tesa a notiziare l’imputato (potenzialmente restato all’oscuro del processo) dell’esito del processo al fine di consentirgli di proporre eventualmente impugnazione; finalità del tutto superflua nel processo in absentia, la cui celebrazione può avere luogo solo ove si abbia la prova in positivo che l’imputato ne sia a conoscenza. Con la nuova normativa, si è detto, l’imputato è rappresentato dal difensore, ex art. 420-quinquies cod. proc. pen., e, quindi, svolgendosi il procedimento con le forme del rito camerale, è divenuto del tutto improprio il richiamo alla normativa sulla contumacia (Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Rv. 273485 — 01; Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015, Rv. 265318).
