Segnaliamo la sentenza della Cassazione sezione 5 numero 18135/2024 che ha stigmatizzato la circostanza che le conclusioni scritte della difesa non risultavano prese in considerazione dalla corte di merito che non aveva provveduto alla verbalizzazione dell’udienza, attività sempre necessaria, anche nel rito cartolare e che le stesse non risultavano valutate.
La Suprema Corte ricorda che secondo la normativa emergenziale, salvo le eccezioni indicate nell’art. 23- bis d.l. 223 del 2020, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte d’appello in udienza pubblica (art. 602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l’intervento delle parti.
Come lucidamente osservato (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901), il legislatore si è preoccupato di assicurare un “contraddittorio cartolare“, che si articola nell’atto scritto di appello, nella requisitoria “scritta” del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali “scritte” dei difensori delle parti private.
Rispetto alle forme dell’art. 599 cod. proc. pen. si perde l’oralità; rispetto a quelle dell’art. 602 si perdono l’oralità e la pubblicità dell’udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio “in forma cartolare”, fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale.
Mutuando quanto osservato da autorevole dottrina circa l’omologo istituto della trattazione scritta in cassazione, va rimarcato che il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio e che pretende il confronto serrato su “probabilità comparative”, fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e contro-argomenti.
Esso trova copertura costituzionale nella previsione dell’art. 111, comma 2, Cost., posto a presidio del contraddittorio incentrato sul diritto “di dire e contraddire”, cioè il contraddittorio di tipo “argomentativo”.
In concreto, dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio lamentato: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) emerge che, fissata l’udienza di appello per 1’11 ottobre 2023, nessuna delle parti formulava istanza di trattazione orale e il procedimento, quindi, ha seguito il c.d. “rito cartolare”.
La requisitoria del Procuratore generale distrettuale è stata inviata alla Corte di appello il 3 ottobre 2023 (e di tanto si dà atto nella sentenza); il difensore dell’imputato ha trasmesso le proprie conclusioni scritte il successivo 4 ottobre 2023.
Ebbene, la Corte distrettuale non solo non ha valutato le predette conclusioni, ma neanche ne ha dato atto (in assenza di verbalizzazione dell’udienza, attività sempre necessaria, anche nel rito cartolare).
Ebbene, la nozione di “intervento dell’imputato” non può essere […] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell’imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Rv. 208597); il carattere “cartolare” della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 del codice di procedura penale.
Risulta, pertanto, che non si tratta di una mera omissione grafica nella intestazione della sentenza, ma di una totale preterizione.
E tanto conduce a ritenere che si versi in una ipotesi dì nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen).
Invero se lo scambio di richieste e conclusioni tra parte pubblica e parti private mira a garantire “il contraddittorio cartolare” in sostituzione dì quello orale, nel momento in cui si impedisce l’ingresso nel fascicolo processuale delle conclusioni del difensore dell’imputato si crea una frattura nel contraddittorio, alla quale consegue la sanzione processuale della nullità (cfr. Sez. 5, n. 8218 del 13/01/2022, n.m.).
Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (sul regime di deducibilità di tale nullità cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, n.m; Sez. 5, 34790 del 16/09/2022, n.m.).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.
