Esimente ex art. 384 cod. pen: solo a fronte di uno stato di necessità connesso al bisogno di conservare la libertà o l’onore (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 17310/2024, udienza del 27 marzo 2024, ha delimitato i confini applicativi dell’esimente prevista dall’art. 384 cod. pen.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 7006 dell’8/01/2021, Rv. 280840-01; Sez. 6, n. 4895 del 21/10/2003, Rv. 227845-01; Sez. 6, n. 2537 del 15/12/1982, Rv. 158031-01) è costante nell’affermare che la causa di esclusione della punibilità, prevista nei casi tassativi di cui all’art. 384 cod. pen., sussiste quando uno dei reati ivi richiamato è stato commesso in stato di necessità, correlato al bisogno di conservazione della libertà o dell’onore.

Di contro, non può applicarsi l’art. 384 cod. pen. ove il nocumento temuto concerne l’incolumità fisica dell’autore di uno dei fatti criminosi suddetti. Ciò perché l’art. 384 cod. pen. trova la sua ragione di essere nel principio nemo tenetur se detegere e nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari.

Esso, in sostanza, prevede un’ipotesi speciale dello stato di necessità, riferita esclusivamente ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, regolata con norma che deroga a quella generale dell’art. 54 cod. pen. perché, diversamente da quella stabilita in tale articolo, è applicabile anche se il pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo (Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Rv. 275320-01).

Deve rimarcarsi che la causa di esclusione della punibilità opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore sia assistito da un giudizio di immediata ed inderogabile consequenzialità rispetto al contenuto della deposizione e non sia frutto di una semplice supposizione (in questo senso Sez. 6, n. 16443 del 25/03/2015, Rv. 263579 – 01; sia pur con riferimento ad una fattispecie diversa, si veda anche Sez. 6, n. 29940 del 23/06/2022, Rv. 283722 – 01).