Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 17225/2023, udienza del 14 marzo 2023, ha chiarito le formalità che il difensore è tenuto a rispettare quando, in sede di investigazioni difensive, si rivolga a persone a persone in grado di riferire circostanze utili, chiedendo loro una dichiarazione scritta.
L’art. 391-bis cod. proc. pen., prevede:
a) al comma 2, che il difensore possa chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili «una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter»;
b) al comma 3, quali sono gli avvertimenti da rendere alla persona invitata a rendere un testo scritto o a riferire;
c) al comma 6, primo periodo, che «[le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate».
L’art. 391-ter cod. proc. pen., a sua volta, al comma 1, recita: «la dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati» diversi dati, notizie ed attestazioni, tra cui quella «di avere rivolto gli avvertimenti previsti dall’art. 391-bis».
Dal combinato disposto delle norme, si può inferire che:
a) le dichiarazioni scritte della persona informata sui fatti sono utilizzabili solo se rispettano le prescrizioni di cui all’art. 391-bis, commi da 1 a 5;
b) l’art. 391-bis, prescrive, al comma 2, di documentare le dichiarazioni scritte ricevute da persone informate sui fatti «secondo le modalità previste dall’articolo 391-ter», e, al comma 3, la necessità, per il difensore o il suo sostituto, l’investigatore privato autorizzato o il consulente tecnico, di formulare alla persona che rilascia dichiarazione scritta gli avvertimenti da esso previsti dalla legge;
c) l’unica disciplina attinente alla documentazione dell’avvenuta esposizione degli avvertimenti di cui all’art. 391-bis, comma 3, è contenuta nell’art. 391-ter, il quale prevede la redazione di apposita relazione scritta da parte del difensore o del suo sostituto.
La sanzione dell’inutilizzabilità, prevista dall’art. 391-bis, comma 6, quindi, fa sì riferimento alle violazioni delle disposizioni dei commi da 1 a 5 del medesimo articolo; tuttavia, il comma 2 dell’art. 391-bis opera un espresso rinvio all’art. 391-ter per quanto concerne le forme di documentazione da osservare, e queste sono le uniche contemplate per assicurare il rispetto degli oneri informativi prescritti dall’art. 391-bis, comma 3.
In altri termini, l’applicazione della sanzione dell’inutilizzabilità nel caso di mancata redazione della relazione scritta di cui all’art. 391-ter non contrasta con il dato letterale dell’art. 391-bis, comma 6, posto che l’art. 391-bis, comma 2, compie formale ed espresso rinvio all’art. 391-ter, e risponde ad esigenze di coerenza sistematica, perché è l’unica soluzione in grado di assicurare il rispetto dell’adempimento degli oneri informativi di cui all’art. 391-bis, comma 3, richiesto a pena di inutilizzabilità direttamente dall’art. 391-bis, comma 6.
Le conclusioni indicate risultano in linea con l’elaborazione giurisprudenziale in materia.
Più volte, infatti, si è affermato che, in tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell’art. 391-bis, comma secondo, senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante (così Sez. 2, n. 51073 del 15/09/2016, Rv. 268903-01, la quale ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni verbalizzate con un mero richiamo sommario agli avvisi ex art. 391-bis, nonché Sez. 1, n. 36036 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 261119-01).
Il principio, anzi, ha trovato applicazione espansiva. Si è invero osservato che l’atto notarile contenente le dichiarazioni rese da un funzionario di polizia di uno Stato estero, acquisito nel corso del giudizio su richiesta della difesa, costituisce una dichiarazione scritta ai sensi dell’art. 391-bis, comma 2, inutilizzabile ove non siano stati dati gli avvertimenti previsti dal comma 3 della stessa disposizione, ovvero nel caso in cui siano state disattese le modalità di documentazione di cui all’art. 391-ter (Sez. 3, n. 24320 del 15/02/2018, Rv. 273720-01, la quale ha affermato l’inutilizzabilità del suddetto atto nel giudizio abbreviato).
