Inammissibilità dell’appello per aspecificità: scorretta se disposta in virtù di considerazioni di merito (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 17877/2024, udienza del 17 aprile 2024, ha ricordato che l’art. 581 cod. proc. pen. dispone che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

Come chiarito dalle Sezioni unite penali, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, che, quand’anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello è costituito, quindi, dall’indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato. Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

Nel caso di specie, l’atto di appello, letto alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione, richiesto al giudice di appello, così come l’oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi opposti al diniego delle attenuanti generiche. A fronte della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto i precedenti penali dell’imputata ostativi alla concessione delle menzionate circostanze, l’appellante aveva opposto considerazioni sulla non gravità del fatto e sulla sua personalità. In particolare, con l’atto di appello la ricorrente aveva censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche ed evidenziato che la sua condotta poteva essere valutata più benevolmente, atteso che — benché integrasse il reato — non era stata contrassegnata da alcuna messa in scena, come affermato, invece, dal giudice di primo grado, essendo ella rimasta nel cortile dell’abitazione.

L’appellante aveva sottolineato, poi, che le concrete modalità di realizzazione del fatto erano indici della scarsa intensità dell’elemento soggettivo ed in grado di incidere positivamente sull’entità del complessivo disvalore del fatto, concretamente realizzato. Inoltre, l’essere ella prontamente e senza indugio ritornata nel luogo in cui stava scontando la pena detentiva era circostanza che avrebbe potuto incidere su una valutazione della sua personalità in termini meno negativi.

Al cospetto di siffatto contenuto dell’atto di appello deve escludersi che gli elementi positivi, offerti dalla difesa, si risolvessero in una contestazione generica. A tale motivo doveva, perciò, essere dato ingresso, tenuto conto che non è ricompreso nel sindacato di ammissibilità l’apprezzamento sul fondamento dell’impugnazione: profilo verso il quale inopinatamente è scivolata l’ordinanza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, nell’affermare, ad es., che l’appellante non aveva spiegato perché l’essersi prontamente riportata nel luogo di detenzione dovesse valere anche ai fini delle attenuanti generiche, ha operato una valutazione nel merito, concernente l’impossibilità di una doppia valenza positiva della stessa circostanza ai fini sia dell’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., sia delle attenuanti generiche. Le affermazioni giudiziali appaiono espressive di un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell’appellante anche riguardo alla ritenuta mancata illustrazione delle ragioni per cui le circostanze, da essa appellante dedotte, dovessero prevalere sulla valutazione negativa della sua personalità.

Alla luce di quanto precede si impongono l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale, perché proceda al giudizio di secondo grado.