Udienza predibattimentale: quando la collaborazione tra giudice e avvocato deve essere reciproca (di Riccardo Radi)

Si dice che avvocati e giudici devono collaborare per garantire la migliore funzionalità delle udienze con reciproco vantaggio ed è per questo che fioriscono protocolli in ogni dove, ma poi nella prassi è veramente così?

L’udienza predibattimentale è stata immaginata dal legislatore in una forma di “udienza preliminare” per tutti i reati con decreto di citazione a giudizio.

In quest’ottica un avvocato deposita in anticipo al giudice la sua richiesta di abbreviato per consentirgli di arrivare preparato e di aver accuratamente studiato il fascicolo.

Il giudice apprezza l’iniziativa del difensore ed esprime il suo compiacimento all’inizio dell’udienza: “La ringrazio avvocato per la cortesia di aver anticipato la sua scelta processuale“.

La risposta dell’avvocato: “Se avessi saputo delle sue modalità di gestione dell’udienza non le avrei usato alcuna cortesia, ritiene possibile fissare 44 procedimenti e garantire a tutti la serenità e serietà di giudizio?“.

La scenetta è istruttiva e ci permette di soffermarci su tre aspetti basilari dell’udienza predibattimentale:

  • tempi e modalità certe per la consultazione preventiva del fascicolo;
  • la gestione dell’udienza con l’inserimento di un numero di procedimenti che permetta un esame accurato degli stessi;
  • l’avviso anticipato delle difese della scelta di un rito alternativo.

La struttura della nuova udienza prevede che il PM nei casi previsti dall’articolo 550 c.p.p. eserciti l’azione penale con decreto di citazione a giudizio da notificare almeno 60 giorni prima dell’udienza, e contenente, tra gli altri, l’avviso della facoltà di richiedere i riti alternativi e l’avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella cancelleria del giudice.

L’articolo 553 c.p.p. prevede che “immediatamente” dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio, il PM formi il fascicolo del dibattimento e lo trasmetta al giudice insieme al fascicolo delle indagini.

Qui sorge la prima questione: nella prassi la locuzione “immediatamente” è foriera di tempi incerti e molto soggettivi. In realtà si dovrebbe prevedere di scandire il passaggio dagli uffici della Procura a quelli del Tribunale in modo di permettere ai giudicanti e alle parti di consultare il fascicolo cartaceo comprensivo delle notifiche per garantire lo studio adeguato in vista dell’udienza.

Ad esempio, a Milano, nel protocollo che alleghiamo alla fine del post si è previsto che il fascicolo: “Non oltre 30 giorni prima dell’udienza, l’ufficio predibattimento della Procura dovrà trasmettere in cartaceo il fascicolo alla Centrale penale del Tribunale, che entro il giorno successivo dovrà trasferirlo alle cancellerie delle sezioni.

Tutti i fascicoli di una data udienza dovranno trovarsi in Tribunale entro il termine di cui sopra, corredati delle regate di notifica e d’ogni atto al seguito.

L’importanza del termine e la necessità di dare certezza sul luogo in cui consultare il fascicolo, è rimarcata nel Protocollo dalla previsione dell’obbligo di inserire nel decreto di citazione a giudizio, l’avviso che il fascicolo può essere consultato nella cancelleria del giudice almeno nei trenta giorni che precedono l’udienza, mentre nel periodo intercorrente tra il completamento delle notifiche e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria, la consultazione potrà avvenire presso il PM“.

Il secondo e terzo punto relativi all’avviso preventivo in caso di scelta di riti alternativi che si potrebbe accompagnare anche da un avviso contenente richiesta motivata di fascia oraria per la trattazione senza scelta di riti alternativi e gestione dell’udienza da parte del giudice sono in stretto rapporto di causa ed effetto.

L’avvocato ti avvisa in anticipo se tu giudici ti organizzi in modo adeguato a consentire una trattazione compiuta e scrupolosa del processo.

Quindi, l’avviso preventivo in caso di scelta di riti alternativi finalizzato per consentire che il giudice e le parti possano arrivare con la dovuta preparazione e l’accurato studio preventivo dei fascicoli e al fine di facilitare decisioni immediate del giudice in udienza, accompagnato dall’impegno che per ogni magistrato, senza eccezioni di sorta, il ruolo dell’udienza sia composto da non più di 24 fascicoli divisi in tre fasce orarie (9,00/11,00/13,00) per la trattazione.

Naturalmente, l’udienza inizia alle 9,00 in punto e quando si sgarra il giudice entra con un sorriso e chiede scusa a tutti i presenti e gli avvocati rispettano le fasce orarie senza richieste di anticipazione o differimento che hanno potuto rappresentare in anticipo per coordinare gli impegni difensivi della giornata.

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