Cassazione penale, Sez. 5^, ordinanza n. 4583/2024, udienza del 27 novembre 2023, ha ribadito che l’errore su legge diversa da quella penale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen. non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale.
Si distingue, infatti, in giurisprudenza, tra norme extrapenali non integratrici del precetto, ossia disposizioni destinate, in origine, a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, neppure implicitamente, dalla norma penale, e norme extrapenali integratrici del precetto, che, essendo in esso incorporate, sono da considerarsi legge penale, per cui l’errore su di esse non scusa, ai sensi dell’art. 5 c.p., salvo che si tratti di errore inevitabile, conformemente al dictum di Corte cost. 24-3- 1988, n. 364.
Queste ultime sono quelle leggi extrapenali integratrici, che concorrono, con la norma incriminatrice, alla definizione del singolo tipo di illecito, integrandone la descrizione legale, mediante l’aggiunta o la specificazione di elementi da intendere come essenziali; o che contribuiscono, in vario modo e in diversa misura, a determinare il contenuto del comando o del divieto (Cass., Sez. 5, del 01/07/1975, Rv. 132026); o che, anche se non richiamate espressamente da una norma penale, la integrano logicamente (Cass. Sez. 3, 30-6-1972, Rv. 122205) o, infine, che vengono attratte nell’ambito di una norma penale, per effetto di un rinvio recettizio (Cass., Sez. 6, 11-12-1970, Rv. 116579).
E vi sono, invece, leggi extrapenali non integratrici, le quali non aggiungono o specificano nulla al tipo di illecito, non lo arricchiscono di alcun contenuto, non contribuiscono ad esprimere il senso del divieto. Soltanto l’errore che cade sulle norme non integratrici esclude il dolo, trattandosi di errore sul fatto, a norma dell’art. 47 cod. pen., comma 3 (ex plurimis, Cass., Sez. 5, 20/02/2001; Sez. 5, 11/01/2000; Sez. 6, 18/11/1998), non anche quello che cade su norme integratrici. Queste ultime, infatti, inserendosi nel precetto, ad integrazione della fattispecie criminosa, concorrono a formare l’obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l’errore che ricade su di esse non può avere efficacia scusante, al pari dell’errore sulla legge penale vera e propria (Cass., Sez. 4, del 30/10/2003, n. 14819 Rv. 227875).
In quest’ottica, l’errore sulla conoscenza del divieto non assume efficacia scriminante, risolvendosi in ignoranza di legge che, pur non avendo carattere penale, è richiamata e recepita dalla legge penale e, in definitiva, in un errore sull’antigiuridicità della condotta (Cass., Sez. 4, 20/4/1983, Rv. 160995).
