Verbale di constatazione redatto da funzionari dell’amministrazione finanziaria: è un documento amministrativo extra-processuale acquisibile ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 8245/2024, udienza del 15 dicembre 2023, il verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria deve essere qualificato come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Rv. 205514).

Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); né può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi.

Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che la parte di documento compilata prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non lo è quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, deve tuttavia risultare oggettivamente evidente a chi opera e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rv. 275397 non massimata sul punto).

L’eventuale inosservanza della disposizione in esame non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità dell’atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 disp. att. rimanda.

Da ciò consegue, dunque, che non può dedursi la generica violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l’inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Rv. 274131, cit.; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016 (dep. 2017), Rv. 269299, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 (dep. 2017), Rv. 269213).

Ne deriva che occorre da parte dell’interessato l’indicazione delle specifiche violazioni codicistiche che avrebbero determinato l’inutilizzabilità degli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, 26-10-2016, n. 6594 e 24-05-2016, n. 5235). Diversamente, si finirebbe per vanificare irragionevolmente tutta l’attività svolta dagli organi accertatori.

In definitiva, è onere di chi eccepisce la trasgressione di quest’ultima disposizione precisare quali parti del processo verbale di constatazione siano state redatte dopo gli indizi di reato e in contrasto a precise previsioni codicistiche.