Secondo Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 3026/2024, udienza del 15 dicembre 2023, in tema di prelievi di campioni finalizzati all’espletamento di analisi, occorre distinguere tra prelievo inerente ad attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per il quale operano in via genetica le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, e prelievo inerente ad attività amministrativa ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., per il quale, invece, i diritti della difesa devono essere assicurati solo ove emergano indizi di reato, giacché in tal caso l’attività amministrativa non può più definirsi extra-processuale (così, tra le tante, Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Rv. 268766-01, e Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, dep. 2017, Rv. 269213-01).
Occorre aggiungere che il divieto di includere nel fascicolo per il dibattimento, e quindi di utilizzare come elementi di prova, i risultati di analisi dei campioni prelevati, le quali siano state eseguite senza il previo avviso ai soggetti interessati a norma dell’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. sussiste solo qualora la conseguente nullità sia stata tempestivamente eccepita nella fase delle indagini preliminari (così Sez. 3, n, 19253 del 13/04/2005, Rv. 231990-01), o, comunque, e preferibilmente, trattandosi di nullità generale a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Rv. 248527-01, e Sez. 3, n. 37400 del 28/06/2006, Rv. 235140-01, entrambe specificamente relative all’analisi di campioni prelevati con riferimento ad alimenti deperibili).
