Secondo Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 4021/2024, udienza del 19 dicembre 2023, in tema di riesame, l’omessa consegna da parte del PM dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l’emissione dell’ordinanza cautelare, determina l’inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell’indagato (Sez.6, n. 32391 del 22/5/2019, Rv. 276476).
La disciplina concernente i diritti difensivi conseguenti all’adozione della misura cautelare è chiaramente improntata all’esigenza di consentire la tempestiva ed incondizionata possibilità dell’indagato ad esaminare tutti gli atti che sono stati utilizzati dal pubblico ministero nell’avanzare la richiesta.
In base al combinato disposto degli artt.291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc. pen., il PM deve depositare presso la cancelleria del GIP quanto meno le trascrizioni sommarie delle intercettazioni, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, ove devono rimanere a disposizione della difesa dopo l’adozione della misura. In tal modo si realizza, quindi, la selezione delle conversazioni rilevanti in fase cautelare, consentendo da un lato al PM di non disvelare integralmente il materiale d’indagine, dall’altro di permettere alla difesa l’immediato acceso alle fonti di prova sulle quali si basa l’adozione della misura. Tale selezione, peraltro, è sostanzialmente un’anticipazione parziale di quella – complessiva e tendenzialmente definitiva – che avviene nel momento del deposito delle intercettazioni telefoniche in sede di conclusione delle indagini preliminari.
La compiuta regolamentazione della selezione e del deposito delle intercettazioni telefoniche in fase cautelare è strettamente funzionale al diritto dell’imputato ad estrarre copia delle trascrizioni sommarie, nonché a richiedere copia delle registrazioni ritenute rilevanti dalla pubblica accusa, come riconosciuto prima con gli interventi della Corte costituzionale (sent. n.336 del 2008 e sent. n. 192 del 1997) e, successivamente, mediante la riformulazione dell’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., in occasione della recente riforma delle intercettazioni.
Proprio in virtù di tali principi, concorde giurisprudenza riconosce che, a seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle intercettazioni, nonché di ottenere la trasposizione delle intercettazioni su supporto idoneo.
L’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del PM nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultato probatorio, ne impedisce l’utilizzo in fase cautelare (in tal senso, Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lesala, Rv.246907; il principio è stato anche recentemente ribadito, tra le tante, Sez. 3, n. 10951 del 17/1/2019, Rv. 275868; Sez. 6, n.32391 del 22/05/2019, Rv. 276476).
Premesso che l’ascolto diretto delle conversazioni poste a base dell’ordinanza cautelare rappresenta una insopprimibile garanzia difensiva, non si ritiene che il tempestivo assolvimento della messa a disposizione delle intercettazioni possa farsi dipendere dal fatto che la richiesta contenga o meno l’esplicitazione dell’esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame. Invero, a seguito dell’adozione della misura cautelare, l’esigenza della difesa di avere compiuta conoscenza degli atti sui quali quella si fonda deve ritenersi in re ipsa, posto che solo l’esame degli atti consente di compiere consapevolmente le scelte difensive e, quindi, anche di valutare se e come proporre l’istanza di riesame. La tesi secondo cui la nullità si verificherebbe solo ove l’omesso rilascio di copia o la negazione della facoltà di ascolto consegua ad una richiesta in cui si è espressamente specificato che la stessa è finalizzata alla proposizione del riesame, introduce un motivo di inammissibilità non codificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina. Nel momento in cui l’ordinanza genetica pone a fondamento della gravità indiziaria determinate intercettazioni, l’interesse della difesa al loro ascolto, ove la richiesta sia tempestivamente proposta, non richiede anche la specificazione della finalità della stessa, posto che il diretto collegamento con le esigenze difensive scaturenti dalla misura è di per sé manifesto, anche se il richiedente non specifichi l’intenzione di proporre riesame. Del resto, nulla esclude che l’indagato, una volta ascoltate le intercettazioni, potrebbe soprassedere alla proposizione del riesame, circostanza che di per sé dimostra come non si possa pretendere che la richiesta di ascolto debba necessariamente contenere l’indicazione della finalità cui la stessa mira.
In conclusione, pertanto, deve affermarsi il principio per cui l’omessa consegna da parte del PM dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l’emissione dell’ordinanza cautelare, determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell’indagato.
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, deve ritenersi che il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del PM non determina l’inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell’impugnazione cautelare. La nullità in questione, pertanto, travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all’ordinanza cautelare genetica (da ultimo Sez. 6, n. 26447 del 14/4/2021, Rv. 281689-02).
