Giudizio di revisione: la fase rescissoria non deve essere distinta e disgiunta da quella rescindente (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 14955/2024 ha stabilito che in tema di revisione, la fase rescissoria, nell’attuale assetto normativo, non dev’essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all’udienza dibattimentale fissata a norma dell’art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell’art. 637 cod. proc. pen.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l’acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria.

Fatto

Il Procuratore generale della Corte d’appello di Bari ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari con la quale, in accoglimento dell’istanza di revisione, ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. promossa da M.M., ha revocato la sentenza della Corte di appello di Campobasso con la quale era stata confermata la sentenza di condanna del medesimo M. del Tribunale di Campobasso, in relazione all’art. 10 – bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e, per l’effetto, ha assolto M.M. dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Il Procuratore generale deduce violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 637 cod. proc. pen. in relazione all’omessa fase rescissoria per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza e della valutazione della prova nuova.

La corte territoriale avrebbe assunto la decisione nel merito, in udienza pubblica, omettendo del tutto la fase rescissoria.

Decisione

La Cassazione ritiene che la censura sia manifestamente infondata.

Come è noto l’art. 634 cod. proc. pen., modificando la disciplina previgente prevista dal codice di procedura penale abrogato, prevede una fase preliminare che si svolge dinanzi al giudice competente per la revisione, volta ad effettuare un vaglio di ammissibilità al fine di fermare le iniziative proposte fuori dalle ipotesi previste dalla legge o senza l’osservanza delle forme prescritte ovvero quando la richiesta “risulta manifestamente infondata”.

Alla Corte d’appello, nella fase preliminare, prevista dall’articolo 634 comma 1 cod. proc. pen., è attribuito il compito di valutare l’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente ancorché costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo, attraverso la necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di coerenza, ad una pronuncia di proscioglimento.

Nel caso di ritenuta ammissibilità dell’istanza, il Presidente della Corte d’appello emette il decreto di citazione ex art. 610 cod. proc. pen. e al procedimento che ne scaturisce si applicano le disposizioni di cui agli artt. 465 e ss. cod. proc. pen. in quanto applicabili.

Il nuovo codice, che supera la struttura bifasica che caratterizzava la revisione nel codice abrogato, assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla Corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado.

Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai unificato, nelle sue cadenze, davanti ad un solo giudice (la Corte di appello) individuato, ratione loci, nei modi di cui si è detto.

Di fronte alla mutata struttura del giudizio di revisione, la giurisprudenza della cassazione ha affermato che l’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’art. 634, anche con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. (S.U. n. 624 del 26/9/2001).

Con la citata pronuncia si è chiarito che nella seconda fase – che si svolge nelle forme previste per il dibattimento – è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (in questo senso, già Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, Pisco, Rv. 210040 — 01).

E tanto è possibile fare sia all’esito del dibattimento (Sez. 5, n. 7727 del 17/05/1993, Rv. 194867 – 01), sia nel corso del dibattimento che nella fase degli atti preliminari, allorché risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito di novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato – imprescindibile perché si debba procedere all’assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse – non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Cass., n. 2258 del 16/1/1996).

Le citate Sezioni Unite, dal momento che hanno ritenuto che l’inammissibilità dell’istanza possa essere dichiarata anche nella fase rescissoria, hanno, dunque, ritenuto non necessaria la distinzione delle due fasi, quella rescindente e quella rescissoria.

Sulla base dei principi su enunciati, a contrario, deve ritenersi parimenti ammissibile che la Corte d’appello proceda congiuntamente nella fase dibattimentale alla valutazione dei presupposti di ammissibilità per la revisione ex art, 630 cod. proc. pen. e proceda, nella medesima udienza dibattimentale, al giudizio di valutazione della prova nuova e alla decisione nel merito.

In altri termini la fase rescissoria, distinta da quelle rescindente, non necessariamente deve essere compiuta in modo distinta e disgiunto, ben potendo il giudice della revisione compiere la duplice valutazione (presupposti di ammissibilità e valutazione dell’art. 631 cod. proc. pen. e valutazione nel merito dando ingresso all’acquisizione della prova nuova) nella udienza dibattimentale fissata ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., con conseguente pronuncia della sentenza ex art. 637 cod. proc. pen.