L’impugnazione tramite agente consolare: una strada poco praticata (di Riccardo Radi)

Un grande avvocato recentemente scomparso e poco ricordato, Giannantonio Minghelli, che amava la professione e aveva il piacere di insegnare ai giovani i suoi trucchi o per meglio dire le possibilità che il codice di procedura penale offre, si soffermava spesso nelle sue lezioni sull’impugnazione depositata tramite agente consolare all’estero.

Tale possibilità per le parti private è rimasta anche dopo il ciclone “semplificatore” della Riforma Cartabia.

Sul punto la Circolare del Ministero della Giustizia titolata “Operatività attuale della disciplina in tema di modalità di deposito dell’impugnazione” del 26 gennaio 2023 indica che, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell’atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell’art. 582 c.p.p. (secondo i termini previsti dall’art. 87 citato), l’atto di impugnazione può essere depositato con le seguenti modalità:

tutte le parti processuali possono depositare l’atto in forma di documento analogico (cioè, in cartaceo) nella cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 582, primo comma, c.p.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

le sole parti private che si trovino all’estero possono depositare l’atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all’estero, ai sensi dell’art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell’atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l’atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall’art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Link : Ministero della giustizia | Circolare 26 gennaio 2023 – Art. 582 c.p.p. Modalità di presentazione dell’atto di impugnazione

Quindi, per le parti private c’è ancora la possibilità di presentazione dell’impugnazione tramite l’agente consolare all’estero che è una strada da percorrere in casi di necessità.

Innanzitutto, ricordiamo che la presentazione all’estero tramite agente consolare non è vincolata dalla residenza all’estero della parte o dalla “stabilità” per motivi di lavoro studio o cure all’estero.

Infatti, l’espressione “luogo in cui si trovano” indicata dall’articolo 582 c.p.p. comma 2 ora abrogato, è stata oggetto di specifiche interpretazioni dalla giurisprudenza della cassazione.

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 37404/2005 in proposito ha stabilito: “in base alla quale individuare la cancelleria del tribunale o del giudice di pace diverse dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso di dichiarazione di impugnazione presentata, ai sensi dell’art. 582, comma 2 cod. proc. pen., dalle parti private e dai loro difensori, deve essere interpretata esclusivamente con riferimento al dato “naturalistico” della presenza fisica sul posto del soggetto interessato.

Infatti, tale facoltà, in quanto espressione del favor impugnationis, non ha carattere eccezionale, né può essere valorizzata da un rapporto che evidenzi la stabilità della presenza della parte o del difensore, rispetto alla provvisorietà o, addirittura, l’occasionalità della stessa”.

Fattispecie in cui la Corte ha escluso che per il difensore il rispetto della previsione normativa potesse essere collegato alla presentazione dell’impugnazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del foro di appartenenza.

Altro aspetto da ricordare e che ai fini della tempestività della presentazione dell’impugnazione, non assume rilievo il periodo di tempo che intercorre tra il deposito, ai sensi dell’art. 582, comma 2, dell’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l’impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Cassazione Sez. 2, 54277/2016).

Quindi se il tempo scorre ed è necessario farlo scorrere perché non depositare tramite agente consolare?

Come diceva l’avvocato Minghelli: “in casi estremi … estremi rimedi”.