Intercettazioni: all’omesso deposito dei brogliacci non segue alcuna sanzione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 10907/2024, udienza del 17 gennaio 2024, ha chiarito che l’omesso deposito dei brogliacci delle operazioni di intercettazione, in quanto non previsto da alcuna previsione codicistica, non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.

L’art. 268, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che i verbali e le registrazioni relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

La violazione del diritto del difensore di estrarre copia dei “files” audio, rileva, in quanto funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa, non solo in sede di riesame cautelare in cui l’illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell’art. 268 cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità che, se ritualmente dedotta in sede di riesame. prelude l’utilizzazione delle suddette trascrizioni come prova nel giudizio “de libertate”. (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 – 01), ma anche in sede dibattimentale.

A quest’ultimo proposito è stato affermato che il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei “files” audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (in applicazione del principio mentre Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, Rv. 271701 – 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la Corte di appello omesso di verificare se il diritto all’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate fosse stato, in concreto, compresso dalla indisponibilità dei nastri magnetici, al fine di valutare, all’esito di tale verifica, la fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Rv. 257804 – 01 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato ai fini della decisione conversazioni intercettate acquisite mediante “brogliacci”, senza consentire ai difensori l’esercizio della facoltà di ascolto).

Con riferimento ai cosiddetti brogliacci di ascolto delle operazioni di intercettazione, consistenti nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all’intercettazione, il loro omesso deposito, non previsto da alcuna previsione codicistica, non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime (ex plurimis, Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Rv. 267075 – 01; Sez. 3, 23 marzo 2015, n. 36350, Rv. 265630; Sez. 6, 26 novembre 2009, n. 49541, Rv. 245656; Sez. 4, 21 gennaio 2004, n. 16890, Rv. 228040).

La sanzione dell’inutilizzabilità opera, infatti, nel diverso caso dell’omessa redazione del verbale, che si distingue dal brogliaccio, perché contiene la sommaria indicazione delle operazioni svolte e non la sintesi delle conversazioni intercettate.

D’altra parte, proprio perché si tratta di trascrizioni informali compiute nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria, i brogliacci relativi alle conversazioni telefoniche intercettate, nel giudizio ordinario non sono utilizzabili ai fini della decisione salvo il consenso delle parti alla loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento (cfr. Sez. 6, n. 24744 del 28/03/2018, Rv. 273619 – 01).

Coerentemente alla loro diversa natura e funzione, la disciplina speciale delle intercettazioni non sanziona l’omesso rilascio di copia dei brogliacci.

Come correttamene rilevato dalla sentenza impugnata, l’art. 271 cod. proc. pen non include tale ipotesi tra i casi di inutilizzabilità.

Deve, quindi, escludersi che l’ordinamento processuale tuteli il diritto della difesa dell’imputato di ottenere il rilascio di copia, digitale o cartacea, dei brogliacci nelle medesime forme di quello ad ottenere copia dei verbali e delle registrazioni.

La sanzione alla violazione del diritto di estrarre copia dei brogliacci, pertanto, deve essere individuata in applicazione dei principi generali. Non può trovare applicazione la sanzione dell’inutilizzabilità che è configurabile o nell’ipotesi di violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. – inutilizzabilità generali – ovvero di una specifica previsione, che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento, della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali – inutilizzabilità speciali – (Sez. 2, n. 9494 del 07/02/2018, Rv: 272348 – 01; Sez. 3, n. 56086 del 25/10/2017, Rv. 272357 – 01; Sez. 6, n. 40973 del 08/10/2008, Rv. 241318 – 01). L’inosservanza delle formalità prescritte per l’assunzione delle prove, nella specie l’intercettazione telefonica, può eventualmente rilevare sul piano della nullità, qualora, in base al principio di tassatività, tale sanzione sia prevista con riferimento alla specifica violazione.

In questa prospettiva il mancato rilascio delle copie dei brogliacci potrebbe dare luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa solo se la parte interessata, che è comunque posta in condizione di prendere conoscenza diretta e personale mediante accesso alla segreteria degli atti ivi depositati, alleghi di avere patito un concreto pregiudizio, specificandone le ragioni a sostegno.

Ciò non è avvenuto nel caso in esame, in cui il ricorrente si è limitato ad indicare nell’originaria istanza di rilascio copie la mera eventualità di formulare richieste al giudice del dibattimento in corso di svolgimento senza altro aggiungere, salvo in sede di eccezione precisare che la richiesta era funzionale al conferimento dell’incarico al perito trascrittore.

Si tratta, a ben vedere, di una carenza particolarmente grave ove si consideri che la difesa richiedente, sin dall’applicazione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, e quindi anche prima dell’esercizio dell’azione penale e dell’inizio del dibattimento, aveva avuto accesso diretto ai verbali e soprattutto alle registrazioni di tutte le conversazioni intercettate, con la possibilità di conoscerne il reale contenuto attraverso l’ascolto delle bobine.

Queste ultime, pacificamente, costituiscono la “prova”, a differenza non solo dei brogliacci, in cui è sintetizzata la trascrizione della polizia giudiziaria, ma anche della perizia.

Non a caso, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell’art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282696 – 01; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Rv. 277139 – 01).