Secondo Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 16121/2024, udienza del 6 marzo 2024, è principio generale, nell’ordinamento processuale, che il giudice abbia il potere di disporre l’assunzione dei mezzi di prova anche in caso di inerzia o di lacune delle iniziative delle parti, perché il principio dispositivo, tipico del sistema accusatorio, è recessivo rispetto al canone costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che, una volta esercitata, impone al giudice – guidato anche dal principio di “non dispersione” dei mezzi di prova (Corte cost. n. 111 del 1993) – di non abdicare al proprio ruolo nell’acquisizione e formazione della prova nella prospettiva dell’accertamento della verità e della pronuncia di una decisione “giusta” (così Sez. U n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907, che richiama Sez. U n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).
Deve quindi ritenersi che – anche a prescindere dalle valutazioni sull’ammissibilità dei testimoni indicati nella lista del PM a causa dell’omessa specificazione delle circostanze, come prevista dall’art. 468 cod. proc. pen. – non ricorra, in linea generale, alcun divieto in capo all’organo giudicante che ne abbia disposto l’escussione nell’esercizio dei propri poteri officiosi, tale da determinarne la relativa sanzione di inutilizzabilità, di cui all’art. 191 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8394 del 02/10/2013, Rv. 259049).
