Rinnovazione dell’istruttoria in appello: possibile senza limiti e senza neanche un’ordinanza che la disponga (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 12444/2024, udienza del 13 marzo 2024, ha ribadito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, quand’anche non imposta ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), per le prove diverse da quelle dichiarative (nel caso di specie, il materiale documentale prodotto in udienza a corredo della loro deposizione dagli ufficiali di P.G. escussi), non è vietata.

Tanto ciò è vero che il diritto vivente ha sancito il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di appello l’acquisizione di documenti non è subordinata neppure alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, purché sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231676), come nel caso di specie, di modo che correttamente i documenti acquisiti in sede di rinnovazione istruttoria sono stati ritenuti utilizzabili.