La Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza 17114 del 31 gennaio 2024 ha rimarcato un importante principio in materia di patrocinio a spese dello Stato, troppo spesso disatteso nella prassi quotidiana, annullando un provvedimento col quale il Presidente del Tribunale di Prevenzione di Piacenza aveva respinto l’opposizione contro il provvedimento del Tribunale di Piacenza che aveva disposto la revoca di un’ammissione al gratuito patrocinio.
Nello specifico, il difensore del ricorrente denunciava violazione di legge per erronea applicazione degli artt.76, 92, 96, 98 e 112 D.Lgs. 115/2002, nonché dell’art.2729 cod.civ., per avere ritenuto il Tribunale che la sottoposizione dell’istante all’avviso orale al momento della proposizione dell’istanza di gratuito patrocinio integrasse la mancanza originaria delle condizioni di reddito e quindi giustificasse la revoca del provvedimento di ammissione nonostante da nessuno degli elementi forniti nella comunicazione della Questura di Piacenza sarebbe stato possibile desumere, anche implicitamente o con ragionamento presuntivo, che l’interessato fosse percettore di redditi illeciti o dedito ad attività illecite nel presente, tali da assicurargli risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai limiti reddituali richiesti per l’ammissione al patrocinio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto viziato il ragionamento condotto nel provvedimento impugnato laddove è stato omesso di predisporre specifiche verifiche sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari dell’interessato, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulle risultanze del casellario giudiziario, se del caso delegandole alla Guardia di Finanza previste dall’art. 96 comma 2 T.U. Spese di Giustizia in tutti i casi in cui la dichiarazione depositata dal soggetto che chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato, possa risultare infedele.
Nel caso di specie, in sostanza, il Tribunale, prima di revocare il beneficio avrebbe dovuto, proprio in ragione della possibile contiguità del richiedente con fonti illecite di reddito, disporre una verifica più accurata e penetrante sulla possibile ricorrenza di indici patrimoniali che consentano di fare ritenere superati i limiti reddituali previsti per l’ammissione al beneficio.
Precisa la Corte che l’adozione di una misura di prevenzione nei confronti del richiedente non costituisce una causa di esclusione dal beneficio, né comporta una presunzione iuris tantum di superamento dei limiti reddituali, con la conseguenza che, ai fini del rigetto della istanza, ovvero della revoca del beneficio eventualmente riconosciuto in via provvisoria giudice non può addurre il carattere ostativo della misura di prevenzione in essere, ma deve comunque valutare, come richiesto dall’art.96 commi 2 e 3 DPR n.115/2002, gli indici sintomatici da cui inferire che l’autocertificazione presentata non rispecchi la reale situazione reddituale e patrimoniale.
Con questa decisione la Corte di Legittimità pone un deciso freno ai rigetti e/o revoche di ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato sin troppo frettolose e superficialmente basate su presunzioni apodittiche.
Si ribadisce il principio già affermato da altre precedenti decisioni che se da un lato spetta al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, dall’altro lato, spetta al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine che conducano all’individuazione di presunzioni gravi, precise e concordanti la cui ammissione consenta di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.
Non è, quindi, sufficiente la mera affermazione che il richedente non può non percepire redditi illeciti ma sono necessari riscontri oggettivi non solo in relazione all’esistenza effettiva di tali redditi ma anche specificatamente alla loro esatta quantificazione al fine di verificare se superino o meno il limite previsto per l’accesso al beneficio.
Con la sentenza in oggetto la Corte afferma, infatti, che non può certamente assumere rilievo indiziario il generico riferimento ai precedenti penali del reo, ovvero alla ricorrenza di una misura di prevenzione in essere, in ragione dell’insufficienza di un siffatto dato per ravvisare la costante fonte di sostentamento da attività delinquenziali.
In conclusione, una siffatta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti del ricorrente si pone in contrasto con la disciplina normativa sopra richiamata (art.96 commi 2 e 3 T.U. Spese di Giustizia) e il provvedimento reso in sede di opposizione è privo dei requisiti di gravità, univocità e concordanza, ma tradisce un’argomentazione apparente.
