Niente inutilizzabilità derivata per il sequestro che segue ad una perquisizione illegittima (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 17437/2024, udienza del 19 marzo 2024, ha ribadito che l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad opera della PG non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Rv. 278996; conformi Sez. 6, sentenza n. 37800 del 23/06/2010, Rv. 248685; Sez. 2, sentenza n. 40833 del 10/10/2007, Rv. 238114).

Conclusione, questa, che trova coerenza sistematica nei rapporti tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove che non consentono di traslare sulla prima principi (quello della nullità consecutiva degli atti successivi) previsti al codice di rito esclusivamente con riferimento alla seconda (cfr. Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, rv. 251361).

A differenza di quanto sostenuto dal ricorso, siffatta lettura interpretativa non è stata smentita ed anzi è stata avallata dalla giurisprudenza costituzionale, sia con la sentenza n. 219 del 2019 (con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all’art. 191 cod. proc. pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU); sia con la successiva sentenza n. 252 del 2020 che (al punto 3 del considerato in diritto) ha replicato le considerazioni spese con il primo arresto: in particolare, in linea con le indicazioni offerte da questa Corte, si è ribadito come le previsioni di matrice costituzionale non legittimino l’idea dell’obbligatoria introduzione, nel sistema, di un principio di “inutilizzabilità derivata” analogo a quello previsto per le nullità, trattandosi di istituti del tutto autonomi sì che non risulta possibile trasferire interpretativamente nella disciplina della inutilizzabilità un concetto (quello della nullità derivata di cui al primo comma dell’art 185 del codice di rito) che risulta esclusivamente dettato per le nullità.