Metti insieme una sentenza della Cassazione penale, una delle Sezioni unite civili e un paio di sentenze della Sezione disciplinare del CSM e il quadro appare assai nebuloso in tema di responsabilità del magistrato che in maniera reiterata grave ed ingiustificata depositi con notevoli ritardi sentenze o provvedimenti relativi all’esercizio delle sue funzioni.
Partiamo dalla Cassazione penale che con la sentenza numero 8870 del 15 dicembre 2021 depositata il 16 marzo del 2022 ha stabilito che l’inosservanza, anche ripetuta e grave, da parte del magistrato, dei termini di deposito delle sentenze non integra, di per sé sola, il reato di rifiuto di atti d’ufficio per ragioni di giustizia ex art. 328, comma 1, c.p., se non sussista un’indifferibilità dell’atto omesso, la quale non può essere desunta dall’esigenza di regolare andamento dell’attività giudiziaria, ma presuppone che il ritardo determini un pericolo concreto di pregiudizio per le parti interessate, derivante dalla mancata definizione dell’assetto regolativo degli interessi coinvolti nel procedimento.
Il magistrato ha evitato la condanna e giova sottolineare che nell’ambito del procedimento si era sollevata la questione, disattesa, del ne bis in idem in quanto “La Corte non aveva tenuto conto della duplicazione di sanzioni per lo stesso fatto, a fronte della sanzione contabile inflitta dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, quale risarcimento per danno da disservizio e da ingiustificata retribuzione.
Peraltro, – la difesa del ricorrente aveva sostenuto – che la responsabilità erariale non ha natura puramente risarcitoria ma anche sanzionatoria, assimilabile alla materia penale, confermata nel caso in esame dalla condanna alla restituzione del 70% della retribuzione, a fronte di un inadempimento solo parziale, che aveva investito solo frammenti dell’attività, dovendosi dunque attribuire alla condanna una valenza punitiva”.
Quindi, direte voi, comunque il magistrato ha risposto di danno erariale per aver ritardato per anni il deposito di sentenze?
Nulla di tutto questo perché, dopo la Cassazione penale sono arrivate le Sezioni unite civili, che con l’ordinanza n. 2730/2023, pubblicata il 25 gennaio 2023, hanno cassato la decisione impugnata stabilendo che il danno da disservizio per i ritardi dei magistrati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali è al più un illecito disciplinare sicché è esclusa la giurisdizione del giudice contabile
Conclusivamente, il mero ritardo, da parte di un magistrato amministrativo, nel deposito dei provvedimenti non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, essendo rimessa la valutazione di tale condotta all’organo disciplinare di governo autonomo, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Questo il link del commento alla sentenza delle Sezioni Unite: Il danno da disservizio per i ritardi dei magistrati nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali: è al più un illecito disciplinare sicché è esclusa la giurisdizione del giudice contabile (di Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA
Ritenendo configurabile la responsabilità amministrativa del magistrato convenuto, e quindi ammissibile la tutela risarcitoria, al di là dei confini della stessa derivanti dal sistema elaborato dal diritto vivente, la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha finito con il creare una nuova fattispecie di responsabilità erariale destinata a investire il medesimo interesse tutelato con l’azione disciplinare officiosa, così superando i limiti esterni della giurisdizione spettante alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
Quindi, ricapitoliamo, non c’è responsabilità penale, non c’è responsabilità erariale e c’è responsabilità disciplinare, ma è proprio così?
Dipende perché la sezione disciplinare del CSM in tema ha stabilito:
Ordinanza n. 81/2021 (presidente Ermini, estensore Braggion)
Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato che deposita alcuni provvedimenti con ritardi reiterati e gravi laddove, effettuando una valutazione ex post e in concreto, la condotta posta in essere risulti inoffensiva non avendo leso l’immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato anche in quanto i ritardi sono stati rilevati solo a seguito di ispezione.
In altro caso con Sentenza n. 66 del 2021 R.G. n. 74/2020 Presidente: Ermini Estensore: Cascini
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Giudice civile – Giustificazione dei ritardi – Circostanze oggettive e soggettive – Giudizio di proporzionalità ragionevolezza – Illecito disciplinare – Sussistenza Integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, la condotta del magistrato il quale abbia depositato, in maniera ripetuta e in un arco temporale lungo, numerosi provvedimenti con ritardi considerevoli laddove non siano dimostrate circostanze di fatto che, in rapporto al peso dei ritardi, rendano questi ultimi giustificati in quanto effetto di una condotta doverosa inesigibile. La circostanza delle continue sollecitazioni alla definizione delle controversie presentate dal foro impedisce l’applicazione dell’esimente dell’art. 3 bis essendo evidente la concreta compromissione del bene giuridico tutelato. Riferimenti normativi: decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. q).
Alle volte sì alle volte no altre volte forse, dipende dalla congiuntura astrale perché, come sembra dicesse Honoré de Balzac: “Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli.
