Nuovo contrordine sull’art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: ammissibile l’appello dell’imputato senza fissa dimora che in sede di convalida ha eletto domicilio presso il proprio difensore (di Enrico Chianese)

In tema di elezione di domicilio e ammissibilità/inammissibilità dell’appello, si aggiunge alla sequela di contraddittorie statuizioni la sentenza n. 16480 del 29 febbraio 2024, pubblicata il 19 aprile, con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione – sostenendo che con l’atto di appello non fosse stata depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio – presentata dal difensore di un imputato senza fissa dimora che aveva eletto domicilio presso il suo studio in sede di udienza di convalida dell’arresto.

Dopo aver osservato che “il ricorrente era presente e non assente nel corso del giudizio di primo grado, svoltosi a seguito dell’arresto dello stesso e conseguente svolgimento del giudizio di convalida e prosecuzione a suo carico per il delitto ascritto”, la Suprema Corte ha affrontato due importanti aspetti della nuova normativa, e segnatamente 1)se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere rilasciata “contestualmente” all’atto di appello e non eventualmente essere riferibile ad epoca precedente, purché allegata” e 2)se la allegazione puntuale da parte della difesa nel corpo dell’atto di appello, come avvenuto nel caso in esame, della ricorrenza di elezione di domicilio – richiamata dal difensore proprio al fine della citazione in appello – già effettuata dall’appellante presso il proprio difensore di fiducia, possa rientrare nell’ambito della nozione di deposito indicata dal legislatore e, dunque, soddisfare la ratio della previsione per come introdotta con la c.d. Legge Cartabia”.

Riguardo al primo profilo, la Corte ha rilevato come “dalla disposizione in questione non emerga in alcun modo una espressa delimitazione temporale quanto al rilascio della dichiarazione o elezione di domicilio”, ponendosi in contrasto con le precedenti sentenze 6303/23 (sez. IV) e n. 7020/24 (sez. VI), espressamente ritenute non condivisibili in quanto eccessivamente formalistiche nel ritenere che per ogni atto di appello sia necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio anche quando l’imputato non sia stato dichiarato assente.  

Merita poi rilevare come, nell’analisi di entrambi i profili, la Corte riconosca la rilevanza dell’operato del difensore nell’assicurare il diritto alla difesa, in primo luogo affermando che “La presenza di tale dichiarazione o elezione di domicilio ha una sua portata, una serie di collegati effetti giuridici, che non possono farla ritenere tamquam non esset nel caso in cui, con la chiara, esplicita, diretta e immediata intermediazione del difensore, che agisce nell’interesse del proprio assistito, ma sempre in una ottica di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e tra le parti del processo, in adempimento di doveri deontologici e di etica professionale, ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell’ambito dell’atto di appello, proprio al fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell’ottica della disciplina introdotta con la c.d. riforma Cartabia, proprio l’adempimento di cancelleria di cui si è detto”.

Ed ancora, “il potere di impugnazione dell’imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa, che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di senso inverso”; “appare quanto meno eccentrico al nostro sistema di garanzie che la Corte di appello possa effettivamente ignorare la dichiarazione resa dalla difesa quanto alla elezione di domicilio, così disconoscendo le competenze, facoltà, diritti, ma anche responsabilità che il difensore, nell’espletamento del suo mandato, assume anche davanti alla autorità giudiziaria con il richiamo nel corpo dell’atto di appello alla dichiarazione o elezione di domicilio proprio al fine di realizzare la notificazione del decreto di citazione in appello

Riguardo al secondo profilo, circa la sufficienza dell’allegazione nell’atto di appello della elezione di domicilio effettuata in precedenza, la Corte si sofferma finalmente sulla necessità di fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., “in relazione all’art. 24 Cost., in modo che non risulti limitato irragionevolmente “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1 Carta EDU, “in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza” (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia)”.

A distanza di quasi due anni dalla riforma, approdano nella giurisprudenza di legittimità i richiami costituzionali e sovranazionali a garanzia del diritto alla difesa ed al riesame della decisione (Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di Strasburgo), citati nei commenti alla riforma Cartabia, nei convegni organizzati sul tema, e finanche nei vademecum e prontuari messi a disposizione dalle principali associazioni di avvocati penalisti.

Trovo poi incoraggianti, perché confermative del mio “empirico” operato difensivo, le successive osservazioni della Corte, che tornando a valorizzare la lealtà difensiva, afferma: Nel caso concreto, appare evidente come lo specifico richiamo alla elezione di domicilio, resa dal difensore in adempimento del leale dovere di collaborazione tra leparti del processo, rappresenta una vera e propria allegazione, che non può essere sic et simpliciter ignorata dalla Corte di appello, anche considerata la situazione di soggetto senza fissa dimora del ricorrente, che avrebbe anche potuto consentire una eventuale richiesta di integrazione in ordine alla allegazione richiamata nella intestazione dell’atto di appello, atteso che, come sopra evidenziato, dalla disciplina in questione, come sistematicamente ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. 2 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv.285021-01) non emerge, quale presupposto necessario, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l’elezione o la dichiarazione di domicilio, che, dunque, mantiene una propria efficacia se resa compiutamente nel corso del giudizio. Ne consegue che, nel caso di specie, in presenza di un preciso e puntuale richiamo alla elezione di domicilio proprio al fine della notifica del decreto di citazione, si sarebbe potuta ritenere soddisfatta la condizione richiesta dalla previsione in questione o comunque si sarebbe potuta stimolare una integrazione quanto al deposito dell’atto citato e richiamato nell’atto di appello, sebbene già presente al fascicolo e, dunque, tecnicamente già depositato, al solo fine di un suo immediato riscontro, tenuto conto dell’evidente contributo in tal senso fornito dalla difesa, sempre nell’alveo dei propri doveri deontologici, che impongono un controllo puntuale circa la presenza di elezione di domicilio (con la necessità che sia allegata la più recente ove ve ne siano diverse)”.

Ad avviso della Cassazione, la Corte di appello avrebbe potuto al massimo onerare la difesa del deposito del verbale della convalida (o delle trascrizioni?) con la dichiarazione di elezione di domicilio effettuata dall’imputato, benché già presente in atti, ma non certo dichiarare “sic et simpliciter” l’inammissibilità dell’impugnazione.

Proprio a seguito di questa declaratoria di inammissibilità, ho in effetti preso l’abitudine di depositare copia del verbale con l’elezione di domicilio unitamente all’atto di appello, al fine di soddisfare il requisito letterale dell’art. 581 comma ter c.p.p., cosicché trovare questa osservazione nelle motivazioni della Corte mi fa confidare nella correttezza della scelta difensiva.

In conclusione, la Corte formula una vera e propria massima, enunciando “il principio di autosufficienza (che qui rileva nel configurare i requisiti di ammissibilità dell’atto di appello), che caratterizza nella sua particolare declinazione in tema di specificità, anche la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretato “secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza“. (Sez. 3 civile, n. 8117 del 14/03/2022, Rv. 664252-01)”. Attendiamo di conoscere il nuovo esito del giudizio di appello a seguito dell’annullamento e della trasmissione per la prosecuzione del giudizio, nella speranza di nuove pronunce di questo tenore, magari a Sezioni unite o anche da parte della Corte costituzionale.