La Cassazione, sezione 6, con la sentenza numero 16940/2024 ha ribadito che ferma la condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la sentenza d’appello deve essere annullata con rinvio limitatamente all’applicazione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale laddove la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della pena accessoria omettendo di verificare al momento della decisione e sulla base degli elementi allegati dalla difesa, se tale pena possa essere contraria all’interesse preminente dei minori e ne violi il diritto di mantenere relazioni con entrambi i genitori.
Ricordiamo che in tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell’evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell’esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore (Cassazione sezione 6 sentenza 29672/2020.
La Corte costituzionale nella sentenza 102 del 2020 ha evidenziato che il problema principale determinato dalla previsione della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale come pena accessoria che segue automaticamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 574 bis c.p., consiste nella cecità di questa conseguenza – concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore – rispetto all’evoluzione, successiva al reato, delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo e, quindi, valevole anche nei casi in cui il mantenimento del rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento all’estero non risulti pregiudizievole per il minorenne, e anzi corrisponda a un suo preciso interesse, che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare, in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale.
La Consulta ha aggiunto che:
a) ciò tanto più quando – come è in effetti avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo – le stesse autorità giudiziarie italiane competenti nei paralleli procedimenti civili concernenti la salvaguardia degli interessi del minore, successivamente alla sottrazione o al trattenimento illeciti all’estero, abbiano deciso di affidarlo – in via condivisa o addirittura esclusiva – proprio al genitore autore del reato, ritenendolo il più idoneo a farsi carico degli interessi del figlio;
b) l’irragionevolezza dell’automatismo previsto dalla disposizione censurata, rispetto all’esigenza primaria di ricerca della soluzione ottimale per il minore, è vieppiù evidenziata dalla circostanza che la pena accessoria in questione è destinata a essere inesorabilmente eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, spesso a molti anni di distanza dal fatto (mentre, prima di tale momento, l’ordinamento offre alle diverse autorità giurisdizionali che si succedono nel corso del procedimento penale – il giudice per le indagini preliminari, il tribunale in composizione monocratica, e infine la corte d’appello – un ampio margine di valutazione relativamente alla possibile adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; un provvedimento, peraltro, il cui contenuto può, ai sensi dell’art. 288 c.p.p., comma 1, essere opportunamente calibrato a seconda delle specifiche esigenze del caso concreto, potendo il giudice privare “in tutto” o anche solo “in parte” l’imputato dei poteri inerenti a tale responsabilità).
Infine, la Corte costituzionale ha concluso che l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall’art. 574 bis c.p., comma 3, è incompatibile con tutti i parametri costituzionali sopra indicati, interpretati anche alla luce degli obblighi internazionali e del diritto dell’Unione europea in materia di tutela di minori che vincolano l’ordinamento italiano Così da imporre di sostituire l’attuale automatismo con il dovere di valutazione caso per caso, da parte dello stesso giudice penale, se l’applicazione della pena accessoria in questione costituisca in concreto la soluzione ottimale per il minore, sulla base del criterio secondo cui tale applicazione “in tanto può ritenersi giustificabile (…) in quanto essa si giustifichi proprio in funzione di tutela degli interessi del minore” (sentenza n. 7 del 2013), valutazione che non potrà che compiersi in relazione alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di condanna – e dunque tenendo conto necessariamente anche dell’evoluzione delle circostanze successive al fatto di reato.
Pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 574 bis c.p., comma 3, nei termini appena indicati, comporta che esso dovrà applicarsi in quanto lex specialis – attribuente al giudice il “potere” di disporre la pena accessoria in questione anziché’ il “dovere” di irrogarla – nelle ipotesi di condanna per il delitto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero; rimanendo così esclusa in queste specifiche ipotesi – limitatamente all’an della pena accessoria – l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 34 c.p., comma 2, (che non è interessata dalla presente pronuncia), la quale prevede in caso di “condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale” l’automatica applicazione di tale pena accessoria.
