La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 13366/2024 ha ribadito che l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione.
La Suprema Corte ha sottolineato che la correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione.
Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il nominativo dell’imputato.
Si ricorda il precedente della medesima sezione sentenza numero 13006/2015 avente ad oggetto la correzione del trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale.
