Odontotecnico ed esercizio abusivo della professione medica (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 17164/2024 ha ribadito che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all’odontoiatra).

La Suprema Corte ha sottolineato che commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, l’odontotecnico il quale provveda ad ispezionare la cavità orale del paziente per verificare le condizioni di una protesi, rientrando tale operazione in quelle riservate all’odontoiatra giacché si risolve in un rapporto diretto con il paziente medesimo (Sez. 6, n. 44098 del 21/10/2008, Rv. 242367, Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, dep. 2009, Rv. 242690).

In tema ricordiamo anche che commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria, operazione che, comportando manovre all’interno del cavo orale del paziente, gli è preclusa essendo riservata per legge al medico dentista (Sez. 4, n. 27741 del 08/05/2007, Rv. 236799) ed ancora è configurabile il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell’art. 348 cod. pen., l’odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale è preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed è solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (Sez. 6, n. 37120 del 10/06/2004, Rv. 230212).

Del resto, l’ambito dell’attività consentita all’odontotecnico è ancora quella fissata dall’art. 11 del Regio Decreto 31 Maggio 1928 n.1334 (così anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, del 19/12/2023 pubblicata il 30/01/2024 in cui si è riconosciuto che la professione di odontotecnico rientra nelle “professioni sanitarie”, come prima si era invece negato) secondo cui: “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.”