L’ingiuria grave quale presupposto della revocabilità della donazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 2^, ordinanza n. 3811/2024 del 12 febbraio 2024, ha analizzato i caratteri dell’ingiuria grave quale presupposto di revocabilità della donazione e i suoi tratti differenziali rispetto all’analoga fattispecie penale.

L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801, cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, Sez. 2^, 24 giugno 2008, n. 17188; Cassazione civile, Sez. 2^, 31 ottobre 2016, n. 22013).

L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.

Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella

coscienza sociale.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di xxx ha ritenuto integrati i requisiti della revoca per ingratitudine dal mero inadempimento della donataria dell’obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell’obbligo di prestargli assistenza nell’abitazione trasferita con l’atto di donazione e nell’accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello.

Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimono profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.

Anche l’accensione del mutuo doveva essere supportata da un sentimento di avversione verso il donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio.

La Corte d’appello, per ritenere integrati i requisiti di cui all’art. 801, cod. civ., avrebbe dovuto indagare e valutare se detti comportamenti fossero asseritamente ingiuriosi, alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.