Scambio elettorale politico-mafioso, estensione progressiva dell’area della punibilità e inasprimento delle pene: applicabile la disciplina vigente al momento del fatto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 16487/2024, udienza del 10 aprile 2024, ha analizzato gli effetti delle varie modifiche della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso.

Vanno premesse alcune considerazioni in ordine alla struttura ed alla evoluzione normativa della fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso; al proposito va ricordato che l’art. 416-ter cod. pen. venne originariamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356 nei seguenti termini: “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro“. Nella previsione della legislazione emergenziale del 1992 si prevedeva, pertanto, una prima ipotesi delittuosa intendente punire, con le stesse pene stabilite per il delitto di associazione mafiosa, quei contatti e relazioni illecite tra esponenti della criminalità organizzata ed esponenti della politica, locale o anche nazionale, che avessero non solo ottenuto ma anche solo richiesto la promessa di voti con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen.; si stabiliva così un parallelismo tra le due norme poiché nella esplicazione delle caratteristiche tipiche dell’associazione di tipo mafioso il terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen., introdotto con la legge Rognoni-La Torre n. 646 del 1982, prevedeva che una modalità esplicativa del vincolo intimidatorio esercitato sul territorio fosse il “fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali“.

La norma del 1992 veniva a colmare un evidente vuoto di tutela poiché, a fronte della specificazione delle modalità mafiose dell’agire tipico dell’associazione, riferite nel terzo comma del citato art. 416-bis cod. pen. anche al condizionamento, delle consultazioni elettorali, la condotta posta in essere dal rappresentante politico che avesse ricevuto il consenso elettorale viziato dalla imposizione mafiosa, prima dell’introduzione dell’art. 416-ter cod. pen., non era penalmente rilevante a titolo di fattispecie autonoma.

Tuttavia, in questa sua prima formulazione, era punita la sola condotta di richiesta di voti ad esponenti mafiosi dietro corresponsione di somme di denaro e l’elemento oggettivo consisteva nella condotta di sostegno elettorale richiesto e promesso ad esponenti della criminalità organizzata che potessero contare sul vincolo intimidatorio. L’elemento soggettivo, inoltre, era costituito dalla coscienza e volontà di rivolgersi a soggetti appartenenti a contesti criminali mafiosi che potessero sfruttare il vincolo intimidatorio.

Apparì subito evidente che l’elemento della corresponsione di somme di denaro, dall’esponente politico agli associati mafiosi, restringeva eccessivamente la punibilità a pochi casi essendo certamente più frequente che l’accordo preveda la promessa del politico di ricambiare l’associazione dopo l’elezione attraverso condotte inquinanti il buon andamento della pubblica amministrazione e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Inoltre, rimaneva fuori dall’area della punibilità ex art. 416-ter cit. la condotta dell’esponente mafioso che aveva concluso il patto elettorale, posto che l’indicazione tassativa della fattispecie incriminava la sola condotta di chi aveva ottenuto la promessa dei voti procurati con il metodo mafioso e non anche di coloro i quali li avessero poi procacciati. Proprio a seguito dei dibattiti sorti sull’incapacità della fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen., come introdotta dalla legislazione emergenziale del 1992, a reprimere le relazioni illecite e, soprattutto, ad assicurare la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa, si giunse così alla riforma del 2014 che, modificando il testo normativo e recependo le sollecitazioni provenienti dalla più attenta dottrina ai fenomeni criminali, allargava l’area della punibilità sia sotto il profilo oggettivo delle condotte dell’esponente politico sia con riguardo all’aspetto soggettivo dell’esponente della criminalità mafiosa; infatti l’art. 1, L. 17 aprile 2014 n. 62, stabiliva, da un lato, che chiunque “accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni” (poi elevati da sei a dodici anni con la legge n. 103 del 2017) , dall’altro, che la “stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma” (secondo comma).

Sotto il primo profilo, quindi, la punibilità veniva allargata tramite la previsione della rilevanza penale di qualsiasi condotta posta in essere da esponenti politici che chiedano l’appoggio elettorale ad esponenti mafiosi in cambio della promessa di future utilità o di futuri versamenti di denaro, oltre che nei casi già precedentemente previsti di versamento di denaro al momento dell’accordo elettorale. Si richiedeva, quindi, la precisa individuazione della somma di denaro o comunque dell’utilità promessa, oggetto dell’accordo illecito ed elemento costitutivo del reato. Inoltre, con la previsione del secondo comma, veniva punito anche l’esponente della criminalità organizzata che prometteva il procacciamento dei voti con modalità mafiose, contando cioè sul potere intimidatorio, così incriminandosi tutti i soggetti coinvolti nell’accordo elettorale politico-mafioso.

Ulteriori novità sono state introdotte dall’art. 1 della legge n. 43/2019, secondo cui: “1. L’articolo 416-ter del Codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici“.

Così come ulteriormente riformulata, la fattispecie delittuosa prevede un ulteriore allargamento delle ipotesi punibili sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; ed infatti la condotta punibile consiste nell’accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta persona la promessa di procacciare voti da parte di soggetti intranei di un’associazione di tipo mafioso, o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà, o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e le esigenze del sodalizio mafioso. La punibilità, quindi, è stata estesa anche alla semplice disponibilità a soddisfare interessi o attività dell’organizzazione mafiosa, mentre, sotto il profilo soggettivo, viene punito ex art. 416-ter cod. pen., anche colui che abbia svolto un ruolo di intermediazione tra i candidati politici o loro rappresentanti e gli esponenti criminali. Inoltre, in relazione al primo profilo, occorre evidenziare che per la punibilità ex art. 416-ter cod. pen. nella sua ultima formulazione è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l’unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014.

L’allargamento delle condotte punibili sotto il profilo oggettivo anche alla semplice disponibilità a soddisfare gli interessi dell’associazione, la rilevanza penale dell’accordo elettorale con qualsiasi esponente mafioso, l’aumento delle pene, la previsione di una aggravante ad effetto speciale per il candidato che risulti eletto a seguito della conclusione del patto e del procacciamento dei voti con metodo mafioso, impongono di ritenere che la fattispecie frutto della riforma del 2019 è ipotesi meno favorevole rispetto a quelle precedentemente previste così che, ai fini della individuazione della norma applicabile, andrà fatto riferimento sempre al momento di conclusione del patto che, ove concluso tra il 1992 ed il 2014, vedrà applicabile l’ipotesi originaria introdotta dal D.L. 152/92, ove concluso tra il 2014 ed il 2019 quella frutto della riforma introdotta con la legge n. 62 del 2014 ed ove, ancora, successivo il 2019, l’ipotesi da ultimo contemplata ed attualmente in vigore. L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che la disciplina applicabile è quella previgente, frutto della riforma della L. 62/2014, poiché, secondo la contestazione provvisoria, la consultazione elettorale nel corso della quale venne concluso il patto politico-mafioso tra il ricorrente, candidato sindaco del comune di xxx, e l’esponente criminale, riguarda le elezioni comunali del 2017.