Impugnazioni cautelari reali e diritti dei terzi (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 16187/2024, udienza del 10 aprile 2024, ha risolto varie questioni in tema di impugnazioni cautelari reali e dei diritti reali di terzi incisi da un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l’indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene. (Sez. 3, n. 10242 del 15/02/2024 Cc. (dep. 12/03/2024) Rv. 286039 – 01).

Pur comunque con l’esigenza di evitare che l’intervento del terzo si spieghi in un intervento ad adiuvandum, così che comunque deve ritenersi che non possano dedursi profili afferenti alla colpevolezza dell’autore del reato come anche ad aspetti del periculum strettamente inerenti a tale ultima figura.

Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l’ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277994 – 01).

Quanto al diritto di proprietà, rispetto ad un sequestro impeditivo esso appare suscettibile di sacrificio non nella sua integrità, posto che la misura non mira a sottrarre definitivamente il bene bensì a limitarlo nelle sole correlate facoltà di disporre della cosa, e solo per un tempo comunque limitato a garanzia e tutela di interessi pubblici; rispetto a tale prospettiva, non risultano dedotte in concreto peculiari esigenze d’uso che avrebbero inciso negativamente sulla proporzionalità, per la prima volta dedotta, del sequestro. Ma soprattutto, a fronte di un’ipotesi inerente opere radicalmente abusive, come tali determinanti la nullità degli atti traslativi e quindi l’insussistenza del titolo in capo ad acquirenti dell’immobile illecito, non emerge in capo a terzi un problema di proporzionale compressione della proprietà privata, quale che sia la facoltà che se ne intenda valorizzare, emergendo piuttosto eventuali profili risarcitori tra le parti, a fronte di un sequestro impeditivo, quale quello in esame, che non mira alla realizzazione di alcuna ipotesi di confisca del bene e dell’area di sedime, non prevista per meri abusi edilizi quali quelli del caso in esame, allo stato estraneo, – alla luce, a quanto pare, dei capi di incolpazione, pur a fronte di imponenti interventi edili che appaiono stravolgere, come è tipico per reati di lottizzazione, l’assetto urbanistico, edilizio e paesaggistico dell’area -, ad ipotesi di lottizzazione abusiva.