La prova della responsabilità contabile non basta a dimostrare la responsabilità penale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 16083/2024, udienza del 26 marzo 2024, ha definito il ricorso di un individuo che, nella qualità di consigliere regionale, è stato accusato e giudicato responsabile del delitto di peculato per non avere fornito un’adeguata giustificazione di spese rimborsategli dall’ente territoriale di cui era componente.

Il collegio della sesta sezione penale ha censurato l’argomentazione utilizzata nella decisione impugnata laddove la Corte territoriale ha desunto la responsabilità per peculato dalla violazione, da parte dell’imputato, di un obbligo costituzionale di giustificazione, in ciò conformandosi ad alcuni precedenti di legittimità (in particolare, a Sez. 6, n. 23066 del 14/05/2009, Rv. 244061, che ritenne configurabile il peculato nel caso di utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a “spese riservate”, non essendosi data una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge).

Sul punto – ha ricordato il collegio – va registrato un deciso mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si è ormai compattamente attestata sulla necessità di tenere tra loro distinte la responsabilità contabile e quella penale (in tal senso, quantomeno, Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Rv. 276067; Sez. 6, n. 38245 del 03/07/2019, Rv. 276712; Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, cit.; Sez. 6, n. 49322 del 09/11/2023, non mass.).

Di conseguenza, se la mancata conservazione/produzione dei giustificativi di spesa può, eventualmente, dar luogo a responsabilità contabile, essa invece potrebbe precludere – ove il carattere extra-istituzionale dell’esborso non possa essere aliunde provato – l’accertamento della responsabilità penale per peculato.

Diversamente opinando, si incorrerebbe infatti in una palese inversione dell’onere probatorio, con conseguente, inammissibile, lesione del diritto costituzionale di difesa.