Come perfezionare i presupposti per l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 162-ter cod. pen., in caso di rifiuto della persona offesa?
Naturalmente, parto da un caso concreto come di consuetudine.
Procedimento per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. che vede due agenti della Polizia di Roma Capitale persone offese.
Dopo aver proceduto a contattare il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma e formalizzato le scuse sono stati contattati gli agenti che non hanno accettato la somma offerta ritenendola esigua.
Stante il rifiuto delle persone offese ad accettare la somma, quale strada è percorribile per formalizzare comunque l’offerta per poi sottoporre la stessa alla valutazione di congruità rimessa al giudice a prescindere dall’effettiva riscossione della somma?
All’interrogativo rispondo partendo dalla recente Cassazione sezione 2 che con la sentenza numero 13546/2024 ha ribadito, in proposito, che la somma di danaro, proposta dall’imputato come risarcimento del danno deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta.
Tale risultato può essere ottenuto solo con l’osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell’ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell’offerta reale.
Solo il rispetto di tali prescrizioni integra l’estremo dell’effettività delle riparazioni ed è, altresì, rivelatore della reale volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso (vedi Sez. 5, n. 21517 dell’08/02/2018, Rv. 273021-01; Sez. 3, n. 11573 del 29/01/2018, Rv. 272303; da ultimo Sez. 1, n. 7693 del 15/11/2023, non massimata).
Nel caso di specie, la persona offesa aveva rifiutato il risarcimento offerto dall’imputato.
Era dunque necessaria l’osservanza della forma prescritta dalle disposizioni della legge civile, dettate proprio per creare, nell’ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, da indicarsi nelle forme dell’offerta reale, la quale si perfeziona – con effetto liberatorio per il debitore, e salva la valutazione di congruità rimessa al giudice – al momento del deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto bancario.
In realtà si può procedere con una modalità più semplice e diretta, come segnalato dalla collega Laura Maria Pistore che ha diffuso una sentenza di merito della Corte di appello di Venezia.
La Corte con la sentenza n. 4973/2023 (ud. 04.12.2023 – dep. 12.01.2024) sezione 3 penale è stata chiamata ad analizzare la forma dell’offerta reale per la riparazione del danno e, precisamente, a chiarire se l’invio di un vaglia postale, della cui emissione veniva data comunicazione alla persona offesa mediante raccomandata, poteva essere considerata offerta valida, anche in mancanza della prova della riscossione o meno del vaglia da parte della persona offesa.
La Corte ha offerto risposta affermativa.
Difatti, l’art. 162-ter c.p. si riferisce all’offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seg. c.c., tra i quali va quindi compreso anche l’art. 1214 c.p., che si riferisce all’offerta nelle forme d’uso.
L’offerta mediante vaglia postale, della cui emissione sia data notizia alla vittima a mezzo raccomandata o pec, va considerata eseguita in una forma d’uso e seria, in quanto presuppone il versamento della somma portata dal titolo e fornisce certezza sulla conoscenza di ciò da parte della persona offesa.
Irrilevante rimane la mancata riscossione del vaglia postale da parte della persona offesa.
