La sospensione condizionale della pena non può essere negata per il precedente definito con messa alla prova (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 16703 depositata il 22 aprile 2024 ha stabilito che non si può negare la sospensione condizionale della pena sulla base del presupposto che c’è stata la messa alla prova in un precedente procedimento penale.

La Suprema Corte ha sottolineato che in tema di sospensione condizionale della pena, fondare il diniego del beneficio sulla base di un precedente per il quale vi è l’ammissione alla messa alla prova è non soltanto contrario al disposto dell’articolo 164, Cp (che ammette la sospensione condizionale della pena “soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati“), in quanto proprio l’ammissione alla messa alla prova per il reato costituente il precedente giudiziario asseritamente ostativo dimostra, invece, che il giudice della messa alla prova ha valutato che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» ex articolo 464-quater, comma 3, Cpp, e, nel contempo, è illogico, in quanto l’affermazione dei giudici di appello fa discendere una conseguenza negativa, il mancato riconoscimento del beneficio, da un elemento – l’essere stato ammesso l’imputato in relazione al precedente giudiziario, peraltro non specifico, all’istituto della messa alla prova – che denota invece l’assenza di una personalità negativa ed, anzi, contiene in sé una valutazione prognostica favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati.