Nuovo termine di comparizione per il giudizio d’appello e natura del decreto presidenziale di citazione: rimessi gli atti alle Sezioni unite penali (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 16365/2024, udienza del 5 aprile 2024, rilevato un insanabile conflitto interpretativo tra le sezioni della Suprema Corte, ha rimesso gli atti alle Sezioni unite perché chiariscano:

(a) da quando deve considerarsi vigente l’art. 601, come riformato dal d. lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d. lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5-duodecies L. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata.

Questione giuridica

Il collegio, rilevata la sussistenza di un contrasto interpretativo relativo alla individuazione, durante la vigenza del regime transitorio previsto dall’art. 94 d. lgs. n. 150 del 2022, della durata del termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello, rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Primo orientamento: il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello è di 40 giorni

Secondo un primo orientamento la nuova disciplina dell’art. 601 cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, come si ricava dal combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell’art. 16, comma 1, d. l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell’art. 6 d. l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674 — 01; Sez. 3, n. 5481 del 24/01/2024, Dottore, Rv. 285945; Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796).

Secondo tale interpretazione l’art. 94 delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150 del 2022 sostituisce, per un periodo limitato, il rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, senza effettuare alcun richiamo al nuovo art. 601 novellato, che prevede il termine di comparizione di quaranta giorni. Pertanto, secondo questa interpretazione, il nuovo termine deve considerarsi vigente dal 30 dicembre 2022. Vale la pena di rilevare che: – nel caso “Dottore” la sentenza appellata era stata pronunciata il 20 giugno 2022, mentre il decreto di citazione a giudizio in appello era stato emesso il 19 aprile 2023: la Terza sezione, rilevato il mancato rispetto del termine di quaranta giorni, tempestivamente eccepito, annullava senza rinvio la sentenza di appello; – nel caso “Delle Fratte” la decisione di primo grado risaliva al 7 dicembre 2020, mentre il decreto di citazione a giudizio in appello era stato emesso dopo il 31 dicembre 2022: anche in questo caso la Seconda sezione, rilevato il vizio, annullava senza rinvio la sentenza di appello; – nel caso “Toto”, la sentenza di primo grado risaliva al 2020, mentre la citazione a giudizio in appello ai primi mesi del 2023: anche in questo caso, rilevato il vizio, la Quarta sezione annullava senza rinvio la sentenza di appello. In tutti i casi indicati, dunque, l’atto cui fare riferimento per individuare la legge che disciplina il termine per comparire è stato individuato nel “decreto di citazione a giudizio in appello”.

In sintesi, tale orientamento:

(a) prende atto che la norma transitoria prevista dall’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2022 sostituisce, per un periodo limitato, lo statuto delle impugnazioni previsto dal rito c.d. “pandemico” a quello progettato dalla riforma c.d. “Cartabia”, senza sospendere espressamente l’efficacia del nuovo art. 601 cod. proc. pen., che, pertanto, viene considerato vigente dal 30 dicembre 2022;

(b) ritiene che l’actus cui si deve fare riferimento per determinare la legge processuale applicabile -ovvero l’art. 601 nella nuova, piuttosto che nella vecchia formulazione-, sia il “decreto di citazione a giudizio in appello”, e non la “sentenza impugnata”.

Secondo orientamento: il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello è di 20 giorni

Altro orientamento, partendo dal presupposto che l’art. 601 riformato è vigente dal 30 dicembre 2022 (in tal senso aderendo all’interpretazione proposta dalla sentenza “Delle Fratte”), ha approfondito la questione della identificazione dell'”atto” rilevante per l’individuazione della legge che disciplina i termini di comparizione, seguendo il percorso ermeneutico tracciato dalle Sezioni Unite “Lista”. Si è così ritenuto che per effetto delle modifiche apportate all’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2023, n. 150, la disciplina del termine a comparire dev’essere individuata, in assenza di norma transitoria, avendo riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato; sicché, per gli appelli proposti contro sentenze pronunciate fino al 30 dicembre 2022, tale termine deve essere individuato in “venti giorni” (Sez. 2, n. 6010 del 05/122023, dep. 2024, Chiacchio, Rv. 285970 – 01).

Nel caso esaminato la sentenza di primo grado risaliva al 2019, mentre il decreto di citazione a giudizio in appello era stato emesso il 19 gennaio 2023, senza rispettare il nuovo termine di quaranta giorni: la Seconda sezione ha ritenuto il decreto esente da vizi, in quanto il termine legittimo doveva essere individuato in quello di venti giorni, previsto dalla normativa in vigore al tempo della pronuncia della sentenza impugnata.

Alla base di tale scelta la sentenza “Chiacchio” ha posto il principio di diritto enucleato dalle Sezioni unite nel caso “Lista”, secondo cui, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01).

Si è così riaffermato che, con riguardo al diritto delle impugnazioni, non può avallarsi «una nozione indifferenziata di “atto” processuale, poiché deve aversi riguardo anche alle “dimensioni temporali” del medesimo, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime.

È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei “che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento” e ha, per così dire, una funzione “autoreferenziale”; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l’assumere rilievo centrale; quello che ha “carattere strumentale e preparatorio” rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch’esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa.

La regola tempus regit actum non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare» (così Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, cit., § 4a, richiamate da Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Chiacchio).

Seguendo tale percorso ermeneutico, si è quindi giunti ad affermare che «il decreto di citazione a giudizio non ha “autonoma rilevanza”, ma rappresenta un mero atto esecutivo, strettamente ancorato ad altro atto, posto a monte di esso ossia, la sentenza di primo grado, che lo legittima e che ha rilievo centrale ai fini dell’individuazione del regime applicabile, che deve essere già individuato nel momento in cui il Presidente della Corte di appello ordina la citazione dell’imputato e dispone che venga dato avviso ai difensori (Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023, Chiacchio, § 1).

Una conferma di tale approdo ermeneutico è stata rinvenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, in cui si afferma che l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applica solo alle impugnazioni per gli interessi civili proposte nei giudizi in cui la “costituzione di parte civile” sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). In tale sentenza si afferma, infatti, che l’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che debba essere citato anche l’imputato non appellante, quando l’impugnazione è proposta per i soli interessi civili, è un “correlato” della nuova disciplina delle impugnazioni, sicché non è applicabile a tutti i processi in corso, ma solo a quelli in cui la costituzione di parte civile sia successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Anche in questo caso, si è ritenuta non operativa una norma non espressamente sospesa dalla disciplina transitoria, proprio come quella che individua in quaranta giorni il termine a comparire in appello.

In sintesi, secondo tale interpretazione:

(a) l’art. 601 novellato non è oggetto di norme transitorie che ne differiscano l’entrata in vigore, sicché deve considerarsi vigente dal 30 dicembre 2022;

(b) l’atto” che individua la norma applicabile ratione temporis non è il “decreto di citazione a giudizio”, considerato non autonomo, ma la “sentenza impugnata”,

(c) pertanto, per le impugnazioni proposte contro sentenze di primo grado pronunciate prima del 30 dicembre 2022, è legittimo individuare in venti giorni il termine per comparire nel giudizio di appello.

Terzo orientamento: nuova disciplina applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024

Secondo un’ulteriore interpretazione la nuova disciplina dell’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, è applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d. l. 30 dicembre 2023, n. 215, in quanto sussiste una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali e l’entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni (Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 – 01; Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, Pedata, Rv. 285912).

Secondo tale indirizzo l’art. 601 nella nuova formulazione è strettamente correlato alle modalità di trattazione del giudizio di appello previsto dalla riforma “Cartabia”.

Segnatamente: è stato osservato che, poiché i termini previsti dall’art. 598-bis, richiamati dall’art. 601, non sono compatibili con il vecchio termine per comparire (venti giorni), deve ritenersi che l’art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150 del 2022, nel “sostituire” il rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, abbia implicitamente sospeso anche l’operatività anche dell’art. 601 riformato, poiché il più lungo, termine di comparizione è una conseguenza necessitata delle nuove cadenze processuali.

Si tratterebbe di una norma ancillare, la cui entrata in vigore anticipata ed isolata, si profilerebbe ingiustificata ed irragionevole.

Le sentenze che condividono tale interpretazione puntualizzano che la stessa relazione illustrativa del d.lgs. 150 del 2022 ha chiarito che, l’ampliamento a quaranta giorni del termine dilatorio previsto dall’art. 601 riformato è una conseguenza necessitata delle nuove cadenze temporali individuate dal legislatore per il contraddittorio cartolare e per le richieste di trattazione orale; il che confermerebbe la necessità di una valutazione unitaria della disciplina dettata da queste norme e la sua “complessiva alternatività” rispetto al rito cd. emergenziale.

Nella sentenza “Pedata” si giunge ad affermare che la novella dell’art. 94 operata dalla I. 199 del 2022 non è destinata «ad innovare i riferimenti temporali tracciati dall’art. 94, comma 2, nel testo previgente”, ma ad “includere il termine di cessazione della previgente disciplina – termine sino a quel momento collocato al di fuori del d. lgs. n. 150 del 2022, ossia nel corpo dell’art. 16, comma 1, d. l. n. 228 del 2021, convertito con L. n. 15 del 2022 – all’interno del d. lgs. n. 150 del 2022, risolvendo anche la questione della rilevanza dell’actus al quale far riferimento: ciò sia in generale, sia con riguardo all’eventuale pluralità di atti di impugnazione». In tale sentenza si afferma, a margine, anche l’irrilevanza del fatto che i termini introdotti dall’art. 601 novellato siano di maggior favore per l’imputato, ostando alla immediata applicazione del temine più ampio, sia la regola del tempus regit actum (che esclude la retroattività delle norme processuali favorevoli), sia l’irragionevolezza della frammentazione dello statuto delle impugnazioni (Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, § 1).

In sintesi, secondo tale orientamento:

 (a) la nuova formulazione dell’art. 94 del d. lgs. n. 150 del 2022, introdotta dall’art. 5-duodecies della L. 199 del 2022, implica la sostituzione “integrale” dello statuto delle impugnazioni previsto dal rito pandemico a quello previsto dalla riforma Cartabia, sicché, sebbene l’entrata in vigore dell’art. 601, nella nuova formulazione, non sia stata espressamente differita, la stessa non può che essere contestuale all’entrata in vigore dell’art. 598-bis, ad oggi individuata nel 30 giugno 2024;

(b) quanto alla individuazione dell’actus rilevante per identificare la disciplina applicabile: la sentenza “Monaco” non si esprime, limitandosi ad osservare che «diverse potrebbero essere le soluzioni per individuare l’atto rilevante», in concreto non esaminate, in ragione del fatto che, comunque, è stata ritenuta sospesa l’operatività dell’art. 601 novellato fino al 30 giugno 2024; secondo la sentenza “Pedata”, invece, l’art. 94 comma 2, d. lgs. n. 150 del 2022 risolve esplicitamente anche «il tema dell’atto al quale far riferimento per individuare la disciplina applicabile», individuandolo nel «primo atto di impugnazione».

Specificazione dei contrasti

Dall’analisi della giurisprudenza citata, emergono due contrasti:

(a) il primo concerne la identificazione della data di entrata in vigore dell’art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui individua il termine di comparizione nel giudizio in appello in quaranta giorni;

(b) il secondo concerne la natura – “autonoma”, piuttosto che “esecutiva” – del decreto di citazione a giudizio in appello e la sua idoneità ad identificare la legge processuale applicabile al processo, nel rispetto del principio del tempus regit actum.

Le criticità emerse

…La norma transitoria che sospende l’efficacia della riforma Cartabia non ha richiamato l’art. 691 cod. proc. pen.

In primo luogo, emerge che tutte le sentenze che si sono occupate della questione hanno rilevato l’omesso richiamo dell’art. 601 cod. proc. pen., da parte della norma transitoria che “sospende” (ad oggi fino al 30 giugno 2024) l’efficacia della riforma “Cartabia”.

L’art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150 del 2022 ha, infatti, sostituito – per un periodo limitato – lo statuto delle impugnazioni introdotto dalla riforma “Cartabia”, con quello “pandemico” ovvero quello previsto dagli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La “sospensione” della operatività della riforma Cartabia, tuttavia, non ha interessato, in modo esplicito, l’art. 601 cod. proc. pen., nonostante lo stesso, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, risulti strettamente correlato alle norme la cui entrata in vigore è stata differita e, segnatamente, all’art. 598-bis cod. proc. pen.

Tale difetto di coordinamento ha condotto a diverse soluzioni ermeneutiche:

(a) secondo un primo orientamento lo stesso è inemendabile per via interpretativa, sicché l’obbligo di assegnare il termine di comparizione di quaranta giorni deve considerarsi sicuramente vigente dal 30 dicembre 2022; ne segue che il mancato rispetto del nuovo termine integra una nullità generale a regime intermedio, che, se tempestivamente eccepita, deve essere rilevata;

(b) secondo altro orientamento, la ultrattività del rito pandemico implica la sospensione della operatività del nuovo termine di comparizione, in ragione della sua stretta connessione con le norme “sospese” e della irragionevolezza della sua anticipata operatività.

La modifica del dies a quo per presentare la richiesta di trattazione orale ed i diversi termini per lo sviluppo del rito cartolare rivelerebbero che, con la riforma dell’art. 601, il legislatore ha inteso allineare i tempi di comparizione con le nuove cadenze del rito, il che implicherebbe che il termine di quaranta non possa che entrare in vigore “unitamente” al resto della riforma.

…Identificazione della natura del decreto di citazione a giudizio in appello

È emerso un contrasto interpretativo circa la identificazione della natura del decreto di citazione a giudizio in appello.

Tale atto, secondo il primo degli orientamenti segnalati (quello che ritiene vigente il nuovo termine di comparizione dal 30 dicembre 2022) è un atto “autonomo”, idoneo ad individuare la legge processuale applicabile.

Secondo l’orientamento inaugurato dalla sentenza “Chiacchio” il decreto di citazione a giudizio non avrebbe, invece, alcuna autonomia, essendo un atto necessitato conseguente alla proposizione dell’impugnazione, sicché, seguendo l’insegnamento delle Sezioni unite “Lista”, la legge processuale applicabile sarebbe quella vigente al tempo della pronuncia della sentenza impugnata.

Seguendo tale interpretazione, per gli appelli proposti contro le sentenze pronunciate prima del 30 dicembre 2022 (data che, anche secondo questo orientamento, è quella della entrata in vigore dell’art. 601 novellato) il termine di comparizione per il giudizio di appello deve essere individuato in quello previsto dalla vecchia formulazione dell’art. 601 cod. proc. pen., ovvero in “venti giorni”.

La qualificazione dell’atto di citazione a giudizio come atto “inautonomo” che, come tale, deve rispettare le prescrizioni vigenti, risalenti al tempo della pronuncia della sentenza impugnata, è una scelta interpretativa che merita qualche riflessione, per le sue conseguenze “di sistema” sulla interpretazione del principio del tempus regit actum. Le Sezioni unite” Lista”, sul punto, hanno autorevolmente affermato che «per actus non può intendersi l’intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti; una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo “continuerebbe ad essere regolato, sempre e soltanto, dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione”, il che contrasterebbe con l’immediata operatività del novum prescritta dall’art. 11 delle Preleggi, comma 1. Il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, “allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione”.

L’atto, cioè, va considerato nel suo porsi in termini di “autonomia” rispetto agli altri atti dello stesso processo».

Si è altresì affermato che «è insita nel fenomeno della successione di norme nel tempo una certa disparità di trattamento, che, però, per non essere censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. sent. n. 381/2001), non deve essere altrimenti evitabile e/o irragionevole e non deve coinvolgere, in senso penalizzante, l’autonomia di azione e il diritto di difesa della parte processuale interessata». E che, per ovviare a tali inconvenienti, «il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all’art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione ma a quella in essere all’atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 city  §§. 4a e 4b).

È proprio alla luce di tali indicazioni ermeneutiche che occorre chiedersi se il decreto di citazione a giudizio possa essere considerato atto non autonomo. O se, invece, data la sua ineludibile funzione di atto di impulso processuale, e la sua rilevanza nell’ambito dell’organizzazione delle Corti, anche con riguardo alla valutazione dei termini di prescrizione, di improcedibilità e di custodia cautelare (oltre che con riguardo alla necessità di rispettare i criteri di priorità indicati nell’art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen.), debba essere considerato autonomo ed idoneo ad individuare la norma applicabile in caso di successione di leggi nel tempo.

È vero che le Sezioni unite hanno affermato, in via generale, che “le impugnazioni”, ove non diversamente stabilito, sono regolate dal diritto vigente al tempo della sentenza impugnata. Occorre chiedersi, tuttavia, “fino a quale atto” della progressione processuale possa considerarsi operativa tale regola, e quale sia l’ultimo atto che possa considerarsi “attratto” dalla legge vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata.

È innegabile che il processo si sostanzi in una concatenazione di atti e che si sviluppi in seguito ad azioni processuali riconducibili sia alle parti, che al giudice.

Tale fisiologica concatenazione costituisce la base fenomenica sulla quale si innesta, ed opera, il principio del tempus regit actum, che, in materia processuale, costituisce il precipitato dell’art. 11 delle Preleggi. La scelta di ritenere l’ultrattività della legge previgente, secondo le Sezioni Unite, si legittima, per via interpretativa, in ragione dell’esigenza di tutelare «l’affidamento maturato dalla parte “in relazione alla fissità del quadro normativo”». Si afferma, infatti, – ed il punto è di rilievo decisivo – che l’affidamento è un «valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l’altro – di rango costituzionale – della “parità delle armi”» e che «soddisfa l’esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, cit.).

L’esigenza di tutelare tale affidamento, in materia processuale, implica la necessità che le norme siano chiare e prevedibili, dunque, che le stesse siano affidabili e non mutevoli. Sul punto, corre l’obbligo di rilevare che il percorso giurisprudenziale che ha condotto alla comprensione nel principio di legalità della dimensione soggettiva della “prevedibilità”, di matrice convenzionale, ha interessato esclusivamente il diritto sostanziale, mentre quello processuale, rimane fermo e costante il riferimento al principio del tempus regit actum (C. Edu, 28 maggio 2020, Georgouleas e Nestoras c. Grecia; C. Edu, Sez. IV, Contrada v. Italia, 14 aprile 2015, Corte Edu, Grande Camera, Del Rio Prada v. Spagna, 21 ottobre 2013; C. Edu, Grande Camera, Scoppola v. Italia, 17 settembre 2009; C; C. Edu, Kokkinakis. V. Grecia, 25 maggio 1993).

Tuttavia, è proprio l’esigenza di tutelare l’affidamento” delle parti nella invariabilità delle regole che ha indotto le Sezioni unite ad affermare che l’appello agli effetti penali, proposto dalla parte civile, prima dell’abolizione del diritto ad impugnare le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, conserva la sua efficacia. E ad affermare, altresì, che, anche dopo le modificazioni introdotte dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 all’art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha, comunque, facoltà di proporre “appello” contro la sentenza di proscioglimento agli effetti della responsabilità civile (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, cit).

Analizzando la trama argomentativa della sentenza “Lista” emerge, dunque, che la stessa è ispirata dalla difesa del diritto della parte civile ad impugnare, diritto che, secondo le Sezioni unite «trova la sua genesi proprio nella sentenza» e, che pertanto non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata, con la conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, regime che rimane insensibile ad eventuali interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell’atto, ovvero la sua capacità di generare il “diritto ad impugnare”. I passaggi argomentativi della sentenza e la sua direzione ermeneutica — ovvero la salvaguardia del diritto ad impugnare – inducono a contenere l’ambito di operatività del principio enunciato, limitandolo ai casi in cui tra diritto processuale ed atto che lo genera vi sia un rapporto di stringente connessione, come quello che sussiste tra sentenza e diritto ad impugnare. A ciò si aggiunge, come già rilevato, che, quando emette il decreto di citazione a giudizio, il Presidente effettua una serie di valutazioni sulle trattazioni prioritarie, che depongono a favore della sua natura “decisoria” e della sua rilevanza autonoma. Infine, ove si ritenesse che il decreto di citazione giudizio in appello sia un atto “non autonomo”, si porrebbero le basi per una possibile applicazione asincrona delle norme della riforma Cartabia: invero il giudizio di appello, quando la novella entrerà in vigore, dovrà essere regolato – deve ritenersi – in base alle nuove cadenze temporali; il che mal si concilierebbe con la ultrattiva operatività del termine di comparizione “breve” (si tratta di una situazione limite – ma possibile -, che riguarderebbe i processi celebrati dopo il 30 giugno 2024, sulla base di un decreto di citazione emesso prima di tale data, relativo all’appello di una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre2022).

Rimessione alle Sezioni unite e quesiti posti

Tanto premesso ritiene il collegio, che il ricorso debba essere rimesso alle Sezioni unite affinché le stesse indichino:

(a) da quando deve considerarsi vigente l’art. 601, come riformato dal d. lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l’art. 94 d. lgs. n. 150 del 2022, nella formulazione introdotta dall’art. 5-duodecies L. 199 del 2022 (se dal 30 dicembre 2022, o, piuttosto dal 30 giugno 2024);

(b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo”, o solo “esecutivo” e se, pertanto, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento alla data della sua emissione, od a quella della pronuncia della sentenza impugnata.