Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 14887/2024, udienza del 9 aprile 2024, ha ricordato che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al suo interrogatorio, poiché l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, quali che ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016, Rv. 268305; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013, Rv. 252867; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010, Rv. 249211).
È stato già affermato che:
a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non possono essere sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione;
b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 22223 del 9/6/2010, Rv. 247820).
Nello specifico, con le precedenti decisioni si è dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo (c.d. processuale) in relazione al provvedimento volto a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013) ed al mandato di accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio (n. 45043/2010).
A conforto di tale orientamento, va considerato che, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale rispetto a quella europea, con le modifiche apportate dai d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 69 del 2005 che stabiliva che « l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che I provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».
Ed ancora è stato soppresso, tra le cause di rifiuto, l’art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento al l’emissione di provvedimento cautelare mancante di motivazione.
Non si ignora che dopo l’introduzione dell’ordine europeo d’indagine è stato anche affermato che non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall’esercizio dell’azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell’euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi alla stregua della Direttiva 2014/41NE (cfr. Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Rv. 284251, relativa ad un mandato emesso dall’Autorità giudiziaria polacca, del tutto carente della indicazione degli atti istruttori da compiere in una fattispecie in cui risultava mancante l’esercizio di un’azione penale nei confronti della persona richiesta).
Tuttavia, è rimasto fermo il principio della piena legittimità del mandato di arresto europeo emesso allorché una persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale pendente nei suoi confronti, anche solo per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale ed essere processata, in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.
L’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall’A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all’esercizio dell’azione penale.
Quindi, ove la comparizione della persona sia richiesta in funzione della partecipazione ad un processo in corso, il mandato è legittimamente emesso, anche se non risulti emessa una misura cautelare ma l’A.G. procedente abbia ritenuto necessaria la presenza dell’imputato per compiere un atto istruttorio che richiede la sua partecipazione o anche soltanto in funzione dell’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti.
Non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta al processo in corso di svolgimento nei suoi confronti davanti all’A.G. dello Stato emittente in base alla normativa processuale vigente in quello Stato, non essendo il presupposto del MAE processuale l’emissione di una ordinanza cautelare, ma qualunque provvedimento giudiziario coercitivo che ne disponga l’arresto per dare corso all’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti. Peraltro, avendo l’A.G. francese già disposto una prima audizione degli imputati tramite l’emissione di un ordine di indagine europeo (OIE), come emerge dal riferimento operato in sentenza a tale profilo trattato per escludere la esistenza di un autonomo procedimento penale pendente davanti all’AG. italiana, si deve ritenere soddisfatto quel principio di ragionevolezza secondo cui per garantire un uso proporzionato del Mae “L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OIE ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa” (cfr. il “considerando” 26 della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale).
