Quante volte vi è capitato di essere stati “sostituiti” nella difesa senza ricevere una comunicazione dal collega subentrante?
Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 27 del 26 febbraio 2024, ha stabilito che il subentro nella difesa presuppone sia la preventiva cessazione del precedente mandato per qualsiasi causa (revoca, rinuncia), sia la comunicazione del subentro stesso al collega sostituito adoperandosi affinché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte ex art. 45 CDF, nel rispetto del rapporto di colleganza nonché dell’interesse generale dell’Avvocatura nel suo insieme al mantenimento di un comportamento improntato ai doveri di lealtà e di correttezza.
Nella parte motiva della sentenza si legge: “Questo Consiglio Nazionale Forense ha affermato a più riprese che costituisce un comportamento deontologicamente rilevante l’assunzione del mandato in sostituzione di altro collega senza darne allo stesso preventiva comunicazione, restando del tutto irrilevante il fatto che la parte assistita abbia assicurato di aver provveduto alla revoca (tra le altre C.N.F. 5 sentenza del 13 dicembre 2014 n. 199).
Obbligo di comunicazione al Collega sostituito che incombe sempre e comunque sul nuovo difensore, rispondendo la norma deontologica all’esigenza di soddisfare certamente l’interesse del collega sostituito, ma prima ancora l’interesse generale dell’Avvocatura nel suo insieme al mantenimento da parte di tutti gli avvocati di un comportamento improntato al principio di lealtà, sancito dall’art. 6 del C.D.F. vigente all’epoca dei fatti cui l’art. 33 del medesimo Codice è correlato (C.N.F. sentenza del 14 ottobre 2008 n. 110)
Ogni altro argomento è superfluo, stante la palese violazione del canone deontologico contestata, senza che sia stato fornito dal ricorrente alcun elemento utile al fine di escludere la volontarietà della condotta – pure contestata con il secondo motivo di impugnazione – come pure in ordine alla dedotta – ma ugualmente non provata – intenzione di intervenire al fine di tutelare la collega [ESPONENTE] dalle critiche al suo operato, motivazione irrilevante, ma comunque non provata“.
Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata che ha disposto la sanzione disciplinare dell’avvertimento“.
