Omicidio stradale: latitudine applicativa dell’attenuante del concorso di cause esterne (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 1945/2024, udienza del 28 novembre 2023, ha ricordato che, con riferimento all’attenuante prevista dal settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. (che ha la medesima formulazione letterale della attenuante prevista dall’art. 590-bis comma 7), la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare, che l’ampiezza della previsione testuale della disposizione non consente di limitarne l’operatività ai soli casi in cui vi sia concorso di colpa tra il responsabile dell’evento dannoso ed altro utente della strada (che può essere anche persona diversa dalla vittima).

L’attenuante in parola, dunque, può operare in ogni caso di concorso di cause esterne alla condotta dell’imputato, anche non costituite da condotte umane, che possano aver contribuito a cagionare l’evento, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che, ai sensi dell’art. 45 cod. pen., escludono la punibilità (in tal senso: Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, Rv. 274504; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 276254; Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Rv. 281559).

Nella medesima prospettiva si è sostenuto che l’attenuante in esame fa riferimento ad ogni ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ed è pertanto configurabile in ogni caso in cui sia stato accertato un concorso di colpa, anche minimo, della vittima (Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Rv. 281173; Sez. 4, n. 46668 del 08/11/2022, Rv. 283766).

È coerente con questa impostazione l’affermazione del principio, speculare, secondo il quale «la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., non ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza che aveva escluso l’attenuante in relazione ad un tamponamento violento che aveva causato la morte di una persona che, munita di cintura di sicurezza, si trovava alla guida di un’autovettura ferma al semaforo rosso, escludendo che potesse considerarsi fattore concausale, cui rapportare la minore gravità della condotta, il tipo di autovettura della vittima – d’epoca e priva di “air bag”, con telaio leggero e assetto estremamente basso – dotata, comunque, dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge per circolare)» (Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873).