Depistaggio e false dichiarazioni al PM: le differenze (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 7300/2024, udienza del 20 dicembre 2023, ha chiarito il dolo proprio del delitto di depistaggio e la differenza tra tale reato e quello di false dichiarazioni al PM.

L’art. 375, cod. pen., punisce il pubblico ufficiale che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, anche parzialmente, quanto a conoscenza sui fatti in merito ai quali viene sentito.

Come messo in evidenza dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, Rv. 279601), la previsione del nuovo art. 375 cod. pen., per come sostituito dall’art. 1, comma 1, L. n. 133 del 2016, trova la sua ragione storica nella necessità di predisporre un’adeguata reazione ai gravi e reiterati episodi che avevano visto appartenenti alle istituzioni, nel corso di importanti processi in materia di eversione dell’ordine costituzionale, terrorismo e materie affini, rendere dichiarazioni depistanti. Venuto meno ogni riferimento al reato presupposto, si rileva che la questione che interessa la presente vicenda ex art. 375, primo comma, lett. b), cod. pen. costituisce ipotesi speciale di illecito penale rispetto al delitto di false informazioni al pubblico ministero o al ‘procuratore della Corte penale internazionale (art. 371-bis cod. pen.) e di falsa testimonianza (art. 372, cod. pen.), dei quali condivide le modalità di consumazione (afferma il falso o nega il vero, rende dichiarazioni false ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito), potendo anche essere integrato in occasione di sommarie informazioni dinanzi alla polizia giudiziaria.

L’aspetto propriamente specializzante emerge, piuttosto che dalla qualità soggettiva dell’agente quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dall’intento (dolo) perseguito di voler ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale. Ovvio, pertanto, che, se l’elemento materiale impone che l’affermazione mendace debba presentare una indubbia idoneità a costituire quantomeno il rischio di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale, elemento specializzante la fattispecie in esame rispetto alla differente ipotesi prevista dall’art. 371-bis cod. pen. (false dichiarazioni rese a pubblico ministero) per la cui integrazione è sufficiente la volontaria dichiarazione mendace, è necessaria la consapevolezza che la dichiarazione mendace sia idonea a cagionare un grave pregiudizio per le indagini.