Vizio di travisamento della prova: non può trasformarsi in un grimaldello per proporre una valutazione alternativa degli elementi di prova (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 14931/2024, udienza del 5 marzo 2024, ha precisato che il vizio di travisamento della prova chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Nella sostanza, il ricorrente ha inteso dedurre l’utilizzazione delle prove testimoniali sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); ma, in tale ipotesi, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01).

La deduzione di erronea interpretazione della prova – in cui si condensano le censure a tal proposito impropriamente mosse dal ricorso – è estranea a tale vizio, posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Rv. 250133). In particolare, quanto alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Rv. 272406); ed in tal caso grava sul ricorrente un onere di allegazione e, segnatamente, l’onere della specifica indicazione dell’atto che si assume pretermesso anche attraverso la sua puntuale documentazione, in uno con la presentazione del ricorso.