Stupefacenti: riconoscimento lieve entità e attenuante art. 62 n. 4 c.p. (di Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 13659/2024 ha stabilito che in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.

Nel caso esaminato i giudici territoriali hanno escluso il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., osservando come, avuto riguardo ai quantitativi di stupefacente in possesso degli imputati, ed alla quantità di principio attivo in essi rinvenuto, da cui è possibile ricavare un numero elevato di dosi [ben 469: dal frammento del peso di circa 9 grammi, 126 dosi e dagli altri due 343 dosi- vedi relazioni tecniche del 20 e 28 maggio 2021, in atti], difettava la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all’evento pericoloso.

Le doglianze difensive rivestono valenza puramente contestativa, non rilevando in particolare la qualificazione operata dal primo giudice secondo cui il quantitativo di sostanza era certamente di minima entità, atteso che, se è ben vero che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 02), è anche vero che nessun automatismo nel riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., consegue alla qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’artt. 73 TU Stup.

Come infatti chiarito dalle stesse Sezioni unite nella richiamata decisione: “il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata.

Dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare “proporzionataalla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito“. Proprio tale precisazione consente quindi di ritenere del tutto giustificato l’approdo valutativo dei giudici di appello che, come visto, proprio facendo leva sul consistente numero di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto, ha ritenuto difettasse “la speciale tenuità riferita al lucro perseguito, così come all’evento pericoloso“.

Affermazione, questa, del tutto logica e compatibile non tanto con il quantitativo (che, come detto, ha condotto la benevola qualificazione del fatto come di lieve entità, nonostante il consistente numero di dosi ricavabili), quanto con il valore dello stupefacente detenuto e con il lucro (non certo minimo) perseguibile con la potenziale cessione della sostanza medesima, non certo qualificabile in termini di “tenuità” nell’argomentare del Supremo Collegio, e con il giudizio di gravità dell’evento in senso giuridico per come inteso dalle Sezioni unite e correttamente interpretato dalla Corte d’appello.