Maltrattamenti non configurabili in caso di pari grado di intensità e gravità delle condotte (di Riccardo Radi)

Il marito scopre che la moglie ha una relazione extraconiugale e dall’iniziale litigio con offese reciproche successivamente pone in essere delle condotte minatorie nei confronti del coniuge sostenendo la reciprocità delle ingiurie e vessazioni.

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 16090 depositata il 17 aprile 2024 è tornata ad occuparsi della configurabilità del reato di maltrattamenti in caso di reciprocità delle condotte violente e vessatorie stabilendo che l’art. 572 c.p. non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere.

La Suprema Corte ha sottolineato che nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia hanno rilevanza la reciprocità delle offese e delle condotte vessatorie solo quando le violenza, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità delle condotte che non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l’altro ed uno che è maltrattato “né che l’agire dell’uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all’altro un regime di vita persecutorio ed umiliante” (Cassazione sezione 6 sentenza numero 4935/2019.

Ricordiamo che la Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 20630 del 15 maggio 2023 ha stabilito che la condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali, ma siano reciproche, non prevedendo la fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere, principio confermato da Cassazione sezione 3 numero 12026 del 24 gennaio 2020, Rv 278968.

La Suprema Corte ha ricordato che qualora si volesse considerare l’altro orientamento ermeneutico che a determinate condizioni riconosce rilevanza alla reciprocità delle offese (Cassazione sezione 6 numero 4935 del 23 gennaio 2019, Rv 274617) va, comunque, tenuto conto che tale rilevanza è stata circoscritta alla sola ipotesi in cui le violenza, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità delle condotte, “non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l’altro ed uno che è maltrattato, né che l’agire dell’uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all’altro un regime di vita persecutorio ed umiliante”.

Infine, la cassazione sottolinea che dal punto di vista sistematico, laddove il legislatore ha inteso riconoscere rilevanza alla reciprocità delle offese, lo ha fatto espressamente come nel caso previsto dall’abrogato articolo 599, comma primo, codice penale, in base al quale, anteriormente alla avvenuta depenalizzazione del reato di ingiurie, era in facoltà al giudice, in caso di reciproche offese dell’onore o al decoro di altra persona presente o comunque nei casi indicati dall’articolo 594 c.p., dichiarare la non punibilità del fatto ove le offese fossero state reciproche.