Incarico professionale difensivo assunto dopo la formazione del calendario d’udienza: non consente di invocare il legittimo impedimento per le date di udienza ivi previste (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 4591/2024, udienza del 4 dicembre 2023, ha chiarito che il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovoincarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., tutela soltanto gli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina e accettazione del mandato difensivo.

La Corte ha ricordato a tal fine che, in virtù dell’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto “neutro”, ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, sicché la conferma della previsione di un’udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato.