La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 14967/2024 ha stabilito che l’elezione di domicilio priva di indicazione del nominativo del domiciliatario è atto nullo in quanto non compiutamente formato nella sua parte essenziale.
La Suprema Corte ha sottolineato la necessità imprescindibile dell’indicazione precisa del soggetto e del luogo ove eseguire le notificazioni processuali.
Fatto
L’elezione di domicilio sarebbe nulla e, quindi, priva di efficacia in considerazione del fatto che il verbale non conterrebbe l’indicazione del nominativo del domiciliatario, facendo generico riferimento al nominato difensore di ufficio, con conseguente carenza del necessario collegamento tra l’imputato ed il domiciliatario.
Il ricorrente non avrebbe, pertanto, avuto contezza della pendenza del procedimento fino alla notifica dell’ordine di esecuzione emesso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello.
Decisione
La Cassazione premette che la fattispecie è un chiaro caso di nullità dell’elezione di domicilio in incertam personam, in quanto atto non compiutamente formato nella parte essenziale per le cui finalità l’ordinamento l’ha previsto: ossia l’indicazione precisa del luogo ove eseguire le notificazioni processuali.
Si è sostenuto, infatti, che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ancora nominato, non possa ritenersi validamente perfezionata, essendo assolutamente incerta, alla stregua dell’atto, la identità della persona fisica destinataria delle notificazioni (Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Rv. 257163); la mancata indicazione in essa del nominativo del domiciliatario (il difensore di ufficio la cui designazione sia stata rimessa ad un momento successivo) determina la carenza, nell’elezione, di un requisito essenziale per la sua formazione e per la sua stessa riconoscibilità come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, con l’inevitabile conseguenza che ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto è inficiato da nullità derivata, giacché portato a conoscenza dell’interessato in un luogo soltanto genericamente indicato nella elezione stessa, circostanza che ne mette in dubbio la reale conoscenza da parte del notificato (Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Rv. 269227).
La carenza di tale requisito, essenziale per la riconoscibilità dell’elezione di domicilio come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, comporta la nullità derivata di ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto in considerazione dell’impossibilità di accertare la reale conoscenza da parte dell’imputato degli atti del procedimento e della pendenza del giudizio.
Pertanto, è invalida l’elezione di domicilio senza indicazione del nome della persona presso la quale il domicilio è da intendersi eletto, da considerarsi come insussistenza dell’elezione stessa, con conseguente nullità delle notificazioni eseguite presso il domicilio genericamente indicato (vedi in proposito Sez. 1, n. 42689 del 02/03/2021, non massimata).
La carenza di tale requisito, essenziale per la riconoscibilità dell’elezione di domicilio come atto processuale tipizzato dall’ordinamento, comporta la nullità derivata di ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto in considerazione dell’impossibilità di accertare la reale conoscenza da parte dell’imputato degli atti del procedimento e della pendenza del giudizio.
Dall’applicazione di tale principio di diritto al caso di specie discende l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza di appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari.
