La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 9912/2024 ha ricordato che l’attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro.
La Cassazione sottolinea che la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen. – per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., – nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, ha sottolineato, anzitutto, l’affinità con l’attenuante di lieve entità introdotta dalla sentenza della stessa Corte cost. n. 68/2012 in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ed ha rimarcato che gli indici dell’attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo individuati dalla giurisprudenza di legittimità consistenti nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981), “risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione. Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona“.
Tutto ciò considerato, deve anzitutto essere chiarito che la lieve entità del delitto estorsivo, secondo quanto ricostruito dalla Corte costituzionale, non costituisce fattispecie autonoma di reato ma circostanza attenuante, in quanto l’interesse protetto dalla norma riguarda pur sempre la libertà di autodeterminazione della vittima identificando l’oggetto sul quale va ad incidere la condotta illecita, conseguentemente, non è dato sostenere che si tratti di due fattispecie distinte, ma di un’ attenuante la quale introduce un elemento ulteriore rispetto all’ipotesi tipica prevista dall’art. 629 cod. pen. incidente sulla entità della pena che presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all’evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato.
Non ha fondamento quindi il motivo con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante sul presupposto che l’estorsione avrebbe avuto ad oggetto la dazione della somma di euro 150,00.
Infatti, le caratteristiche dell’azione, posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, consentono di escludere, in radice, la possibilità di applicare detta diminuente (Sez. 2, Sentenza n. 32569 del 16/06/2023, Rv. 9284980).
A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha ritenuto che le richieste estorsive nei confronti del V., fossero sistemiche e ciò confligge con il ridotto disvalore del fatto riconosciuto all’ipotesi di lieve entità che, secondo il dictum della Corte costituzionale, riguarda episodi caratterizzati dalla più o meno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa.
